Ottemperanza e interessi sulla carta docente: escluso il danno in re ipsa (TAR Lombardia n. 2972 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza che ha accertato il diritto del docente alla carta docente, la mancata esecuzione del titolo entro il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e la nomina di un Commissario ad acta. La condanna al pagamento degli interessi legali decorre dal novantesimo giorno successivo alla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento. La domanda di risarcimento del danno da mancata esecuzione in forma specifica del giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. non può essere accolta in assenza di specifica prova del danno, che non è configurabile come danno in re ipsa, essendo integralmente coperto dagli interessi legali maturati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3532 del 2024 che accertava il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento di interessi e danni da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, per il caso di perdurante inerzia, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Quanto alla domanda accessoria di condanna al pagamento degli interessi, il Tribunale l’ha accolta nella misura legale, su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo come dies a quo il novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza all’Amministrazione e come dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento, spontaneo o tramite Commissario. Sul punto il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, secondo cui l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno da mancata esecuzione in forma specifica del giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. La Corte ha escluso che il danno possa considerarsi in re ipsa, richiedendosi una specifica prova, il cui onere gravava sul ricorrente; in mancanza, il danno è da ritenersi integralmente coperto dal riconoscimento degli interessi legali maturati medio tempore.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura di € 800,00 per compensi, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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