Il recupero abitativo dei locali seminterrati non richiede l’integrale interramento (TAR Lombardia n. 2963 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale della Lombardia 13 marzo 2017, n. 7, deve qualificarsi come piano seminterrato il piano il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno in aderenza all’edificio, e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno. Ne consegue che il recupero abitativo di un locale non è precluso dalla circostanza che l’immobile sia situato al di sotto del livello stradale, essendo necessario verificare se l’interramento sia totale o parziale. L’ordinanza di ripristino che sanzioni un mutamento di destinazione d’uso eseguito senza titolo, senza accertare l’integrale interramento del locale, non preclude la presentazione di una successiva SCIA per un nuovo mutamento di destinazione d’uso. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento qualora, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società controinteressata presentava al Comune una SCIA per il mutamento della destinazione d’uso, da laboratorio a residenza, di un’unità immobiliare al piano interrato, ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 7/2017. Il Condominio, proprietario dell’immobile, aveva in precedenza segnalato all’Amministrazione la mancata esecuzione di un’ordinanza di ripristino del 2019, relativa a un intervento abusivo che aveva già determinato il mutamento di destinazione d’uso dell’unità. Con la nota impugnata, il Comune comunicava di aver consentito il nuovo mutamento, chiarendo che la SCIA interessava solo una porzione dell’unità oggetto del precedente ordine di ripristino. Il Condominio impugnava l’atto, deducendo che il locale sarebbe completamente interrato e quindi non suscettibile di recupero abitativo, nonché vizi istruttori e di erroneità del presupposto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Il Collegio ha preliminarmente esaminato la definizione di piano seminterrato fornita dall’art. 1, secondo comma, lett. a), della legge regionale n. 7/2017, chiarendo che essa richiede un interramento parziale, non totale. Sul punto, il TAR ha escluso che la precedente ordinanza di ripristino del 2019 avesse accertato l’integrale interramento del locale, rilevando che tale provvedimento si limitava a sanzionare l’assenza del titolo edilizio, senza compiere le verifiche necessarie a stabilire la natura del locale.
Il TAR ha poi osservato che le risultanze progettuali prodotte in giudizio dalle parti resistenti dimostravano che il soffitto dell’unità immobiliare si trova in parte al di sopra del terreno circostante, circostanza non specificamente contestata dal ricorrente. Tale elemento ha condotto il Tribunale a ritenere infondata in punto di fatto la censura relativa alla carenza dei presupposti richiesti dalla legge regionale.
Il Collegio ha inoltre respinto le censure riguardanti l’erronea indicazione del subalterno catastale e la presunta diversità dell’unità immobiliare, evidenziando come dall’atto impugnato si ricavasse che il Comune era consapevole che il subalterno 725 costituiva una porzione del più ampio locale oggetto del precedente ordine di ripristino.
Infine, con riferimento al difetto di istruttoria e alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il TAR ha richiamato l’art. 21-octies, secondo comma, della medesima legge, statuendo che, trattandosi di valutazioni a carattere vincolato, il provvedimento non sarebbe comunque annullabile, essendo palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio, giustificata dalla particolarità della situazione di fatto.
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Nota della Redazione
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