Insindacabilità delle valutazioni tecniche della commissione e legittimità dell’avvalimento in gara (TAR Lombardia n. 2956 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è insindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti inficiata da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Il ricorso all’avvalimento rappresenta una modalità legittima per acquisire le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e non può essere considerato un minus rispetto alla proprietà o alla diretta disponibilità delle stesse. Le prescrizioni impartite dagli enti di controllo in sede di sopralluogo, ove il requisito sia già posseduto dal concorrente al momento della presentazione dell’offerta, non integrano un’ipotesi di soccorso istruttorio.
Il Fatto
La Prefettura di Lecco e l’Agenzia del Demanio hanno indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca. Alla gara hanno partecipato soltanto due concorrenti: la società poi aggiudicataria e un raggruppamento temporaneo d’imprese. All’esito delle valutazioni, il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, contestando l’attribuzione dei punteggi premiali, la rispondenza della depositeria dell’aggiudicataria ai requisiti della lex specialis e la legittimità del contratto di avvalimento stipulato per l’acquisizione dei requisiti professionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, esaminando distintamente i tre motivi di censura. Quanto al primo, relativo ai criteri premiali di valutazione dell’offerta tecnica, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e possono essere sindacati solo in presenza di vizi di macroscopica illogicità o manifesto travisamento dei fatti. La mera non condivisibilità del giudizio non è sufficiente a sconfessare la valutazione, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità della stessa.
In particolare, i criteri previsti dal disciplinare imponevano una valutazione complessiva della qualità e della completezza della metodologia esposta, non riducibile alla sola considerazione del numero dei mezzi o alla distribuzione territoriale. La circostanza che l’aggiudicataria avesse acquisito i mezzi tramite avvalimento è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di istituto pienamente legittimo che non può essere considerato un minus rispetto alla proprietà delle risorse. Il Collegio ha inoltre evidenziato la mancata dimostrazione della prova di resistenza, non essendo emerso alcun elemento concreto da cui desumere che le differenze qualitative tra le offerte avrebbero dovuto tradursi in un punteggio inferiore per l’aggiudicataria.
Sul secondo motivo, concernente le caratteristiche della depositeria, il TAR ha accertato che il requisito della pavimentazione impermeabilizzata era già posseduto al momento della partecipazione, come attestato dal verbale di sopralluogo che fa piena prova fino a querela di falso. Le prescrizioni impartite dall’ARPA e dai Vigili del Fuoco sono state qualificate come mere richieste migliorative, finalizzate a completare un sistema di trattamento già esistente e conforme all’Autorizzazione Unica Ambientale. Tali interventi non hanno pertanto integrato un’ipotesi di soccorso istruttorio, non essendo stati diretti a colmare una carenza originaria del requisito.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto legittimo il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliaria, la cui iscrizione camerale comprendeva attività di soccorso stradale e rimozione di mezzi incidentati, pienamente pertinenti con l’oggetto della gara. La censura è stata conseguentemente respinta, con condanna del raggruppamento ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.