Permesso di soggiorno e irreperibilità dello straniero: il rinnovo è legittimamente negato (TAR Lombardia n. 2943 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sia per lavoro autonomo sia per lavoro subordinato. Il provvedimento di diniego è legittimamente fondato sulla sostanziale irreperibilità dello straniero, emersa a seguito di specifici accertamenti della polizia, i quali non possono ritenersi contraddetti dalla mera allegazione di una residenza anagrafica risalente o dallo svolgimento di un’attività lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Milano, in ottemperanza a una precedente ordinanza cautelare di questo Tribunale, aveva confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il diniego si basava sull’esito di un accertamento svolto il 2 febbraio 2023, dal quale risultava che lo straniero non era presente all’indirizzo indicato come residenza e sede fiscale dell’attività, avendo lasciato l’appartamento da circa un anno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, ribadendo l’orientamento già manifestato in sede cautelare e confermato dal Consiglio di Stato. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, dopo l’ordinanza di riesame, ha correttamente proceduto a nuovi accertamenti sulla reperibilità lavorativa e domiciliare dello straniero.
Dalle risultanze emerge che il portiere dello stabile ha comunicato agli agenti che il ricorrente non era presente nel registro di portineria e che l’addetto allo stabile ha riferito che lo stesso aveva lasciato l’appartamento da circa un anno. Tali elementi sono stati ulteriormente suffragati dalla comunicazione del Comando dei carabinieri, che ha confermato l’irreperibilità dello straniero dalla residenza indicata.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha affermato che la certezza della situazione abitativa è presupposto indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, non potendo essere consentito in situazioni di forte precarietà alloggiativa connesse a una sostanziale irreperibilità. Le allegazioni del ricorrente circa la residenza storica o lo svolgimento di attività lavorativa non sono state ritenute sufficienti a superare le risultanze degli accertamenti compiuti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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