Revoca del porto d’armi inammissibile per mancata impugnazione del divieto prefettizio di detenzione (TAR Lombardia n. 2826 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto originario di interesse, il ricorso proposto avverso il decreto di revoca della licenza di porto d’armi quando il presupposto divieto di detenzione di armi, emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., non sia stato tempestivamente impugnato e sia divenuto inoppugnabile. Tra il decreto prefettizio di divieto di detenzione e il decreto questorile di revoca del porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, con la conseguenza che la revoca costituisce atto doveroso e vincolato. L’eventuale annullamento della revoca non potrebbe, pertanto, produrre alcuna utilità concreta in favore del ricorrente, non venendo meno l’ostacolo rappresentato dal divieto di detenzione, non più rimuovibile per intervenuta decadenza dei termini di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava il decreto con cui la Questura aveva disposto la revoca della licenza, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. A sostegno del gravame deduceva l’illegittimità del provvedimento questorile. La Questura si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Giunta la causa in camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità dell’impugnativa, segnalando alle parti la circostanza che il ricorrente non aveva impugnato il presupposto divieto di detenzione di armi, emesso dalla Prefettura il 14 febbraio 2025 e notificato il successivo 24 febbraio, ormai divenuto inoppugnabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., per difetto originario dell’interesse al ricorso.
Il Collegio ha accertato che, dagli atti di causa e dallo stesso contenuto del provvedimento impugnato, risultava l’avvenuta emissione, in data 14 febbraio 2025, del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, rimasto non impugnato e pertanto inoppugnabile. Tale circostanza non era stata contestata dalla difesa del ricorrente.
La sentenza richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tra il decreto del Prefetto ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto del Questore di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: una volta emesso il divieto prefettizio, la revoca questorile costituisce conseguenza doverosa e vincolata. La difesa del ricorrente non ha contestato la mancata impugnazione del divieto, che è divenuto inoppugnabile.
Da ciò il Giudice ha tratto la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso la revoca non avrebbe potuto produrre alcuna utilità in capo al ricorrente, permanendo l’ostacolo all’ottenimento del titolo rappresentato dal divieto prefettizio, non più sindacabile per intervenuta decadenza. La domanda di annullamento è stata, quindi, dichiarata inammissibile per difetto ab origine dell’interesse al ricorso.
L’esito meramente processuale ha, infine, giustificato la compensazione delle spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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