Sopravvenuta carenza di interesse: il giudice dichiara improcedibile il ricorso in assenza di opposizione (TAR Lombardia n. 2731 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, vige il principio dispositivo che consente alla parte di rinunciare alla tutela della posizione giuridica azionata. La dichiarazione del difensore di non avere più interesse alla definizione del giudizio di merito comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche qualora la controparte contesti tale manifestazione di volontà. La pronuncia di rito prescinde dall’opposizione delle altre parti e dalle conseguenze processuali che ne derivano.
Il Fatto
La società, in qualità di mandataria di un RTI, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la deliberazione con cui l’ASST Fatebenefratelli Sacco aveva aggiudicato a un operatore concorrente una gara d’appalto per il noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili destinate al P.O. Luigi Sacco. Il ricorso era stato integrato da un ricorso incidentale proposto dalla società aggiudicataria. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha depositato un’istanza dichiarando di non avere più interesse a proseguire e a ottenere la definizione del merito, chiedendo la compensazione delle spese di lite, alla quale ha aderito la stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la controversia come soggetta al rito speciale di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., trattandosi di impugnativa di un provvedimento concernente una procedura di affidamento di un contratto pubblico, con ogni conseguenza anche in ordine al contributo unificato.
Nel merito, il TAR ha ricordato che il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, che governa la vicenda processuale dalla sua instaurazione fino alla conclusione, sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali per i quali ha chiesto tutela. Il giudice, dinanzi alla dichiarazione del difensore che manifesta ritualmente la volontà di non coltivare l’azione, non può che prenderne atto.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione va dichiarata con pronuncia di rito di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Tale declaratoria opera anche nell’ipotesi in cui la controparte contesti la manifestazione di volontà della parte o le conseguenze processuali che ne derivano, atteso che la disponibilità dell’azione spetta esclusivamente alla parte che l’ha proposta.
Nel caso di specie, il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, rilevando la mancata opposizione del ricorrente incidentale, e ha compensato le spese del giudizio, dichiarando il gravame improcedibile.
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Nota della Redazione
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