Daspo: condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza e valutazione di pericolosità (TAR Lombardia n. 656 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989 non richiede necessariamente che il destinatario abbia preso parte diretta e attiva a episodi di violenza, essendo sufficiente una condotta, anche soltanto agevolatrice, comunque finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. In sede di valutazione cautelare, il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio del potere di prevenzione appare limitato alla sola manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti. La permanenza a bordo di un mezzo che, violando le prescrizioni di sicurezza impartite dalla Questura, conduce il gruppo di sostenitori fino al luogo in cui avvengono gli scontri, sottraendolo ai controlli di polizia, è condotta idonea a integrare la fattispecie della lett. b). Il bilanciamento degli interessi in gioco, in una prospettiva cautelare, vede prevalere l’interesse generale alla sicurezza pubblica sul recessivo interesse individuale di carattere ludico alla partecipazione alle manifestazioni sportive.
Il Fatto
Il Questore di una provincia lombarda adottava nei confronti del ricorrente un provvedimento di DASPO della durata di due anni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989. Il provvedimento traeva origine dagli eventi verificatisi in occasione di un incontro di calcio, quando un pullman e un minivan, con a bordo i sostenitori della squadra ospite, avevano violato le prescrizioni di polizia che imponevano di recarsi presso un’area di parcheggio riservata, fermandosi invece nei pressi di un esercizio pubblico ove era radunata la tifoseria di casa. Dai mezzi erano scesi alcuni soggetti, con il volto travisato e armati di aste, bastoni e cinture, che avevano ingaggiato scontri con i sostenitori locali. Al ricorrente, che si trovava a bordo di uno dei mezzi, era stata contestata una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non irragionevole la qualificazione operata dall’autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio ha evidenziato come il ricorrente fosse rimasto a bordo del mezzo che, oltre ad avere intrapreso un percorso vietato, aveva interrotto la marcia nel momento in cui era possibile il contatto con i sostenitori avversari. Tale condotta, pur non implicando la partecipazione diretta agli scontri, è stata ritenuta censurabile in quanto il bus aveva consentito ai sostenitori di raggiungere il luogo dell’aggressione, sottraendosi ai controlli di polizia e agevolando così la realizzazione degli episodi di violenza. Secondo il Collegio, la condotta appare qualificabile come avvicinamento vietato ai sostenitori avversari, finalizzato alla partecipazione attiva a episodi di violenza mediante la sottrazione ai controlli. Ciò ha consentito di ritenere che la condotta contestata integri la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989, la quale si riferisce a coloro che abbiano tenuto una condotta “evidentemente finalizzata” alla partecipazione a episodi di violenza, e non già a coloro che vi abbiano effettivamente preso parte, come invece richiesto dalla lett. a) della medesima norma.
Con riferimento al fumus boni iuris, il TAR ha precisato che la valutazione di pericolosità sociale effettuata dalla Questura, basata sugli atti redatti dalla D.I.G.O.S., non appare il risultato di un travisamento dei fatti né si mostra manifestamente irragionevole o sproporzionata, sebbene il ricorrente non risulti avere avuto scontri diretti. Il giudizio di proporzionalità, in particolare, è stato operato considerando l’idoneità della condotta agevolatrice a porsi in rapporto di continenza con il fine di prevenzione della violenza connessa alle manifestazioni sportive.
Infine, nel bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse generale alla sicurezza pubblica sul recessivo interesse, essenzialmente ludico, del ricorrente alla partecipazione agli eventi sportivi. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase, considerata la novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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