Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento dopo il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2668 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la parte ricorrente documenta l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione. L’adempimento tardivo, successivo alla notifica del ricorso, non esclude la soccombenza virtuale della parte resistente, che rimane tenuta al pagamento delle spese di lite. La distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari consegue alla richiesta ritualmente formulata.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice del comparto scuola, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria dell’illegittimità della reiterazione di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva. Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la piena esecuzione della sentenza. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva al pagamento di quanto dovuto e la ricorrente dichiarava la propria soddisfazione, producendo la documentazione giustificativa dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la pretesa azionata aveva trovato integrale soddisfazione. La ricorrente aveva espressamente dichiarato che la sentenza era stata ottemperata, allegando la relativa documentazione. In assenza di eccezioni della parte resistente, il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, coerente con la richiesta avanzata dalla ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha rilevato che l’adempimento dell’Amministrazione era avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza ha determinato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, fondato sulla valutazione del comportamento processuale delle parti e sulla necessità del ricorso per ottenere quanto dovuto. La condanna alle spese è stata quindi posta a carico del Ministero resistente.
Le spese sono state liquidate in misura forfettaria in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, che avevano dichiarato di essere antistatari. La distrazione è stata disposta in conformità alla richiesta formulata, riconoscendo il diritto dei difensori a riscuotere direttamente le somme.
La pronuncia conferma che nel giudizio di ottemperanza l’intervenuto pagamento, pur determinando l’esaurimento della funzione satisfattiva del giudizio, non priva di rilievo la condotta dell’Amministrazione, la cui resistenza ingiustificata alla sentenza di merito resta sanzionata sul piano delle spese.
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Nota della Redazione
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