Ottemperanza: notifica al domicilio reale condizione di procedibilità (TAR Lombardia n. 2642 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo trova applicazione l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che concede all’amministrazione debitrice un termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo per eseguire l’obbligazione pecuniaria. La notifica della sentenza passata in giudicato deve essere effettuata al domicilio reale dell’amministrazione intimata prima dell’avvio del giudizio, quale condizione di procedibilità del ricorso. L’adempimento non è surrogabile né dalla comunicazione in via amministrativa, né dalla notifica della sentenza ottemperanda ai difensori della parte in giudizio, né dall’invio di una diffida ad adempiere all’amministrazione debitrice. La mancanza di prova di tale adempimento determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 608/2024 del Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, pubblicata il 6 novembre 2024, asserendo di aver ritualmente provveduto alla notifica della stessa al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 20 marzo 2025. Il TAR Lombardia, con ordinanza collegiale del 13 maggio 2026, ha rilevato che i documenti allegati al ricorso non corrispondevano a quelli richiamati nell’atto, risultando relativi a una sentenza pronunciata a favore di soggetto diverso dalla ricorrente, e ha assegnato un termine perentorio per il deposito della documentazione corretta.
L’ordinanza non ha ricevuto riscontro, né nel termine assegnato né in sede di discussione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026, nella quale nessuno è comparso per la parte ricorrente. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, ritenendo il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., in relazione all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale norma, che concede all’amministrazione debitrice un termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo per eseguire l’obbligazione pecuniaria, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, come confermato dalla giurisprudenza citata (cfr. Cons. Stato, IV, n. 3632/2024 e TAR Emilia Romagna, II, n. 330/2026).
La giurisprudenza richiamata chiarisce che la sentenza, eventualmente anche priva di formula esecutiva, deve comunque essere notificata al domicilio reale dell’amministrazione intimata prima dell’avvio del giudizio di ottemperanza, al fine di consentire il pagamento spontaneo nel termine di centoventi giorni fissato dalla legge. In proposito il Collegio evidenzia come l’adempimento non sia surrogabile né dalla comunicazione in via amministrativa, né dalla notifica della sentenza ai difensori della parte in giudizio, né dall’invio di una diffida ad adempiere (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 815/2026 e TAR Lazio – Roma, Sez. II bis, n. 1407/2022).
Nel caso di specie, non vi è prova di tale adempimento, restando così preclusa la procedibilità del ricorso, come già evidenziato dal Tribunale nell’ordinanza del 13 maggio 2026, rimasta anch’essa inadempiuta. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura in rito della stessa.
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Nota della Redazione
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