Ottemperanza e onere probatorio per la carta del docente (TAR Lombardia n. 2614 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza da eseguire non individui con precisione le annualità per le quali spetta un beneficio economico e rinvii genericamente agli atti del giudizio di merito, è onere della parte ricorrente produrre l’atto introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario. Tale produzione è necessaria per consentire al giudice dell’ottemperanza di determinare l’esatto contenuto dell’obbligo e di verificare la corretta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2175/2023 del Tribunale di Milano, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all’attribuzione del beneficio economico della “carta del docente”. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituiva in giudizio per resistere all’ottemperanza. La questione veniva rimessa alla camera di consiglio del 14 maggio 2026.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lombardia rilevava che la sentenza da ottemperare, rimandando genericamente agli atti del giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario, non indicava in alcun modo le annualità per le quali la ricorrente aveva diritto al beneficio economico. Tale carenza rendeva oggettivamente impossibile per l’Amministrazione individuare l’esatto ambito della prestazione dovuta e, conseguentemente, determinare l’adempimento necessario a dare esecuzione al giudicato.
Il Tribunale amministrativo evidenziava, inoltre, la mancata produzione dell’atto introduttivo del giudizio proposto dinanzi al giudice ordinario o di altro atto idoneo a indicare con certezza i periodi di spettanza della carta del docente. Tale produzione risultava indispensabile per ricostruire con precisione la domanda originariamente proposta e, quindi, per verificare la portata del diritto riconosciuto dalla sentenza.
I giudici ritenevano, pertanto, che il correttivo procedimentale più idoneo fosse quello di acquisire l’atto introduttivo del giudizio di merito, ponendo l’onere di produzione a carico della parte ricorrente, in quanto titolare dell’interesse all’esecuzione della decisione. Il termine concesso era perentorio e pari a venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il TAR fissava quindi l’udienza per il prosieguo della trattazione, riservando ogni decisione alla successiva camera di consiglio, nella quale avrebbe potuto valutare, alla luce degli atti acquisiti, la fondatezza della domanda di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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