Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2577 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è causa, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria non elide l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, posto che l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del procedimento. Le spese, liquidate in via equitativa, sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione.
La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 19 maggio 2026, con la quale veniva comunicato l’avvenuto accreditamento dell’importo oggetto di condanna. Tale circostanza ha comportato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, il provvedimento impugnato o la pretesa azionata risultino satisfatti. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’accoglimento della domanda sopravvenuto nel corso del processo rende improcedibile la controversia.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione, rilevando come l’adempimento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza giustifica l’integrale soccombenza virtuale della resistente, che ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto dal giudicato. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
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Nota della Redazione
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