Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore (TAR Lombardia n. 2539 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata ritualmente dal difensore della parte ricorrente, determina la pronuncia di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., a prescindere dall’opposizione della controparte o dalle contestazioni sulle conseguenze processuali. Il giudice non può che prendere atto della volontà della parte di non coltivare più l’azione, in ossequio al principio dispositivo che governa il processo amministrativo dall’instaurazione fino alla sua conclusione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione del Sindaco del 6 febbraio 2023, con la quale era stata disposta, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la revoca del precedente parere favorevole espresso dal Comune in data 6 marzo 2021 in relazione all’attraversamento di un elettrodotto sotterraneo a media/bassa tensione nel territorio comunale. Unitamente all’atto di revoca, veniva impugnata anche la successiva nota comunale del 15 marzo 2023, confermativa della decisione assunta. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Con istanza depositata il 20.3.2026, la società ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nel prendere atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, richiama il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in forza del quale la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali per i quali ha chiesto tutela mediante l’azione proposta. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, manifestata ritualmente tramite il difensore, impone al giudice di prendere atto della volontà espressa, senza possibilità di valutazioni ulteriori nel merito.
Il Collegio precisa che, sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata con pronuncia di rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ossia con improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda. Tale esito processuale opera anche nell’ipotesi in cui la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà della parte ricorrente ovvero alle conseguenze che ne derivano sul piano processuale.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della richiesta formulata dalla parte ricorrente nell’istanza di cui sopra.
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Nota della Redazione
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