Sospensione di diffida e demolizione per omessa valutazione di titoli pregressi (TAR Lombardia n. 614 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris allorché l’atto di diffida e la conseguente ordinanza di demolizione non diano conto dell’avvenuta valutazione, in fase istruttoria, di titoli autorizzativi pregressi – quali la concessione di suolo pubblico e la delibera di autorizzazione – che potrebbero risultare rilevanti ai fini dell’accertamento della legittimità del manufatto. La riferibilità della disciplina regolamentare sulle opere stagionali al singolo manufatto costituisce altresì profilo di dubbia interpretazione, da ponderare alla luce del regime giuridico risultante dai titoli afferenti all’opera. Il periculum in mora è integrato dalla presenza, da lungo tempo, di un avviato esercizio commerciale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una struttura con pannelli e copertura in alluminio e vetro, impugnava la diffida alla rimozione della chiusura stagionale, emessa dal Comune ai sensi dell’art. 67 del Regolamento edilizio comunale, nonché la successiva ordinanza con cui l’amministrazione preannunciava l’esecuzione in proprio in caso di mancata ottemperanza.
Avverso tali atti la società deduceva l’illegittimità, evidenziando la preesistenza di titoli autorizzativi: una delibera di giunta comunale del 1986, con cui era stata autorizzata la concessione di suolo pubblico previo parere favorevole della commissione edilizia, seguita da una concessione precaria del 1986, parzialmente modificata e rinnovata nel 1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito dal necessario fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che la documentazione versata in atti dalla ricorrente dimostra l’adozione di una delibera di giunta con cui fu autorizzata la concessione di suolo pubblico per la realizzazione del manufatto, nonché la sottoscrizione e il successivo rinnovo di una concessione precaria.
Il Tribunale ha evidenziato che di tali provvedimenti non vi è menzione alcuna nella diffida e nell’ordinanza impugnate: non risulta, pertanto, che l’amministrazione abbia effettivamente valutato tale documentazione in fase istruttoria, al fine di ponderarne l’eventuale rilevanza nell’ambito dell’accertamento della legittimità dell’opera. Tale omissione istruttoria ha costituito il primo profilo di fondatezza del ricorso.
Un ulteriore profilo di fumus è stato individuato nella dubbia riferibilità della disciplina regolamentare relativa alle opere stagionali al manufatto in questione. Il Collegio ha precisato che tale aspetto deve essere ponderato anche alla luce del regime giuridico emergente dall’analisi dei titoli afferenti al manufatto, i quali potrebbero condizionare l’applicabilità della normativa comunale richiamata dall’amministrazione.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza in considerazione della presenza, da lungo tempo, di un avviato esercizio commerciale, la cui operatività sarebbe stata compromessa dall’esecuzione forzata dell’ordine di rimozione.
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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