Ottemperanza per la carta docente: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2504 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a., l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il giudice può nominare sin da ora un commissario ad acta, che opererà su richiesta della parte interessata. La domanda di condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta quando ricorrano «altre ragioni ostative», quali la complessità del procedimento di attivazione della carta, affidato a strutture centralizzate, e la natura di incentivo meramente eventuale del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza n. 427/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per l’importo di 500,00 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di 2.000,00 euro. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 28/04/2025, era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento.
Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di condannare l’Amministrazione a eseguire la sentenza, di disporre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e di condannarla al pagamento della penalità di mora, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dagli atti risultava la regolare notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 28/04/2025, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Quanto alla domanda di nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha accolta, designando il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, il Collegio ha evidenziato che la norma aggiunge al limite della manifesta iniquità la sussistenza di «altre ragioni ostative». Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della carta docente, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nella natura del beneficio, configurato come incentivo meramente eventuale e non quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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