Conversione permesso di soggiorno per protezione speciale: rileva la data della domanda (TAR Lombardia n. 574 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro non è più consentita dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, salvo che il permesso fosse già rilasciato e in corso di validità alla data del 5 maggio 2023 o che l’istanza di protezione speciale sia stata presentata prima di tale data. In sede di domanda cautelare, grava sul ricorrente l’onere di allegare e dimostrare la data di presentazione della domanda di protezione internazionale, quale presupposto per l’operatività del regime transitorio. In assenza di tale prova, il ricorso non presenta fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava innanzi al TAR Lombardia il decreto con cui la Questura aveva dichiarato l’irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, presentata il 24 dicembre 2025, chiedendone la sospensione cautelare. La domanda presupponeva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, già posseduto dall’interessato, in permesso per motivi di lavoro.
Secondo il provvedimento impugnato, la domanda di protezione internazionale era stata presentata il 25 maggio 2023, ossia successivamente all’entrata in vigore della novella che ha limitato la conversione. Il ricorrente dichiarava di non conoscere la data esatta della propria domanda.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, non consente più la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. La regola subisce un’unica eccezione, come chiarito dalla giurisprudenza: il regime transitorio opera per i permessi già rilasciati e in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella e per quelli rilasciati in accoglimento di istanze presentate prima del 5 maggio 2023.
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato evidenziava che la domanda di protezione internazionale risultava presentata il 25 maggio 2023, quindi in data successiva al termine indicato dalla norma transitoria. Il ricorrente, pur contestando tale circostanza, non ha offerto alcuna allegazione o prova circa l’effettiva data di presentazione dell’istanza, limitandosi a dichiarare di non conoscerla.
In sede di camera di consiglio nessuno è comparso per la parte ricorrente, essendo presente il solo avvocato dello Stato. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che, a fronte dei presupposti indicati, il ricorso non presentasse evidenza di fumus boni iuris, condizione necessaria per l’accoglimento della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese di fase in ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione, disponendo altresì l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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