Il silenzio inadempimento si estingue per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2454 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di non avere più interesse al ricorso, resa dal ricorrente prima della decisione, determina l’improcedibilità del giudizio avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla pronuncia sul merito della domanda. In tal caso le spese di lite possono essere integralmente compensate, anche in assenza di costituzione delle parti resistenti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio illegittimamente tenuto dal Comune di Seveso rispetto a due istanze di autorizzazione al posizionamento di transenne parapedonali, protocollate in data 28.1.2025. Il ricorso era stato notificato anche nei confronti di una società controinteressata, rimasta anch’essa contumace. L’amministrazione comunale e la società controinteressata non si costituivano in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, ha rilevato che con dichiarazione depositata il 5 maggio 2026 la società ricorrente aveva espressamente dichiarato di non aver più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Tale dichiarazione, intervenuta in prossimità dell’udienza camerale fissata per la trattazione, ha assunto valenza determinante ai fini della definizione del giudizio.
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia all’interesse processuale, interpretandola quale manifestazione della volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio. La cessazione dell’interesse alla decisione, in un procedimento finalizzato ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, priva il ricorso della sua funzione strumentale, rendendo improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse.||DSML||>
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto equo disporne l’integrale compensazione, coerente con la richiesta formulata dalla stessa parte ricorrente e con la mancata costituzione delle parti resistenti, che non avevano comunque svolto attività difensiva.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di non interesse, successiva alla proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità dello stesso senza necessità di esaminare il merito delle domande. Il giudice amministrativo, in tali evenienze, è chiamato unicamente a valutare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria processuale e a regolare il carico delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della giustizia sostanziale.
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Nota della Redazione
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