Carta docente: l’ottemperanza non trova ostacolo nell’eccessiva mole di contenzioso (TAR Lombardia n. 2427 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il diritto alla carta elettronica del docente, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine di 120 giorni dalla notifica, decorso il quale il ricorso è procedibile. L’accoglimento del ricorso comporta la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine per adempiere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando risulti manifestamente iniqua, anche in considerazione dell’eccezionale mole di contenzioso che ha determinato il ritardo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza, notificata al Ministero il 1° agosto 2025, era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento del giudicato e chiedendo la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il collegio ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al proprio obbligo.
Il giudice ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, è stato nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà entro i successivi 60 giorni, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il collegio l’ha respinta. La disposizione esclude l’uso delle astreintes quando ciò risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”, valutabili in concreto secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Nel caso di specie, l’iniquità è stata ritenuta sussistente in considerazione della nomina del commissario ad acta e dell’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente, circostanza che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, nella misura di € 800,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il collegio ha ridotto l’importo rispetto ai parametri generali, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, che considera il limitato impegno richiesto al difensore in cause seriali che non comportano l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
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