Ottemperanza per la Carta docente dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere (TAR Lombardia n. 2294 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, con la quale l’Amministrazione scolastica è stata condannata ad attribuire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere allorché, in corso di giudizio, l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, erogando quanto riconosciuto in sede civile. La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale rende privo di oggetto il giudizio di ottemperanza, residuando unicamente la regolazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente.
Il Fatto
Una docente di ruolo ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non è stata spontaneamente eseguita.
La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della somma e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha tuttavia provveduto a erogare quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, ai sensi del cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è volto ad assicurare l’esecuzione del giudicato e la piena soddisfazione della pretesa riconosciuta in sede di cognizione.
Nel caso di specie, la difesa della ricorrente ha documentato l’avvenuta erogazione di quanto riconosciutole con la sentenza ottemperanda; tale adempimento ha determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata, rendendo priva di oggetto la domanda di ottemperanza.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito, essendo venuto meno il bisogno di tutela per effetto dell’esecuzione spontanea del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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