L’ottemperanza per il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non richiede la prova dell’inerzia colpevole (TAR Lombardia n. 2289 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di primo grado non sospesa, sia stato notificato all’Amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’accoglimento del ricorso non richiede la prova dell’inerzia colpevole, ma soltanto la mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non può essere accordata quando l’esiguità del debito renda la somma aggiuntiva eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
Una docente presso istituti scolastici aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per 42,59 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di € 2.511,00 lordi. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Rimasta inerte l’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna al pagamento della somma dovuta, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Ha precisato che la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità integra gli estremi della notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., richiamando il precedente del Consiglio di Stato, V, n. 309 del 2024.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. Ha conseguentemente condannato il Ministero a erogare alla ricorrente la somma di € 2.511,00 lordi, oltre interessi legali, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Il TAR ha altresì disposto la nomina del Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inottemperanza, individuandolo nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con l’espressa previsione che l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario, non essendo dovuto alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna alla penalità di mora, ritenendo che l’esiguità del debito rendesse l’invocata somma aggiuntiva eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, da corrispondersi direttamente ai difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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