Inammissibile per difetto di legittimazione e interesse l’impugnazione cautelare delle comunicazioni di chiusura procedimento (TAR Lombardia n. 531 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, l’impugnazione di comunicazioni con cui l’amministrazione dà atto del venir meno delle ragioni poste a fondamento di precedenti diffide, allorché gli atti non siano indirizzati al ricorrente e siano comunque privi di ogni lesività, non incidendo sulla sua sfera giuridica. La legittimazione al ricorso postula la titolarità di una posizione giuridica sostanziale direttamente lesa dal provvedimento impugnato, mentre l’interesse al ricorso richiede che dall’eventuale annullamento derivi un’utilità concreta e attuale.
Il Fatto
Una società, titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico per un’area situata in una piazza cittadina, ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la deliberazione con cui il Comune aveva approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un lungo lago, nonché gli atti presupposti e conseguenti, ivi inclusi il progetto, i verbali di verifica e validazione, e la determinazione di affidamento dei lavori. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la società ha altresì gravato le modifiche al regolamento comunale sull’occupazione di spazi pubblici, con specifico riferimento alla norma sulla sospensione e revoca della concessione per lavori non differibili, e, con un successivo atto, le note con cui il Comune aveva comunicato ad altri operatori la chiusura del procedimento di sospensione temporanea dei rispettivi dehor, atteso il differimento dell’inizio dei lavori.
Nella camera di consiglio per la decisione sull’istanza cautelare, la società ha insistito per la sospensione degli atti impugnati, mentre il Comune ha eccepito l’infondatezza e l’inammissibilità delle domande.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibando le eccezioni in sede cautelare, ne ha rilevato la fondatezza con specifico riguardo all’impugnazione delle note di chiusura del procedimento del 7 marzo 2026, ritenendola inammissibile.
Le comunicazioni impugnate erano state indirizzate, rispettivamente, a due diverse società, e con esse l’amministrazione aveva rappresentato il venir meno delle ragioni poste a fondamento delle precedenti diffide a rilasciare le aree occupate con i dehor, essendo stato posticipato l’inizio dei lavori di riqualificazione. La ricorrente, invece, era subentrata ad altra società nella concessione di una diversa area, sicché gli atti non risultavano a lei diretti.
Da tale circostanza il Collegio ha tratto un duplice rilievo: da un lato, il difetto di legittimazione, non essendo la ricorrente destinataria dei provvedimenti gravati; dall’altro, l’assenza di interesse, atteso che le note erano comunque prive di ogni lesività, non derivandone alcuna incisione sulla posizione giuridica della società istante. Il carattere non provvedimentale e la mancanza di efficacia pregiudizievole escludevano, pertanto, l’ammissibilità dell’impugnazione.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
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Nota della Redazione
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