Selezione RTT: illegittima la valutazione di opere auto-pubblicate e l’omesso riconoscimento dei titoli dichiarati (TAR Lombardia n. 2201 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari per ricercatore a tempo determinato, la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione deve rispettare integralmente la lex specialis, senza introdurre limitazioni non previste dal bando e senza espungere titoli ivi espressamente contemplati. In particolare, è illegittima la declinazione del criterio relativo all’organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca mediante sub-criteri riferiti all’attività progettuale, così come è illegittima l’eliminazione dei “riconoscimenti” dal titolo “premi e riconoscimenti”. Non è valutabile come pubblicazione scientifica un’opera auto-pubblicata (self-publishing), non essendo edita né accettata da un editore, come non sono computabili i manuali autopubblicati su piattaforme commerciali. L’attribuzione dei punteggi per la “consistenza complessiva” della produzione scientifica può legittimamente considerare anche la qualità e rilevanza della stessa, non riducendosi a una mera verifica quantitativa.
Il Fatto
La ricorrente, candidata in una procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track presso l’Università degli Studi di Milano, risultava seconda in graduatoria con punti 88,6, dietro al controinteressato vincitore con punti 90,5. Avverso l’esito della selezione, la candidata proponeva ricorso deducendo tre motivi: l’illegittima introduzione da parte della Commissione del sub-criterio della “qualità e rilevanza scientifica” nella valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica; l’illegittima valutazione di una monografia del vincitore, in quanto auto-pubblicata su un repository non riconducibile a un editore; l’illegittima declinazione dei criteri relativi alla partecipazione a gruppi di ricerca e ai premi e riconoscimenti, nonché la mancata dichiarazione di conflitto di interessi da parte di due commissari. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale, censurando a sua volta i punteggi assegnati alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla presunta violazione dell’obbligo di astensione da parte di due commissari. Richiamando l’orientamento consolidato, i giudici hanno precisato che i normali rapporti di collaborazione scientifica tra commissari e candidati, del tutto fisiologici nel mondo accademico, non integrano di per sé una causa di incompatibilità, essendo necessaria una comunanza di interessi economici o un legame personale di tale intensità da compromettere l’imparzialità del giudizio.
È stata invece dichiarata infondata la censura relativa alla declinazione del criterio della “consistenza complessiva” della produzione scientifica, che la Commissione aveva suddiviso in sub-criteri, attribuendo fino a 5 punti alla qualità e rilevanza scientifica, 2,5 all’intensità e 2,5 alla continuità. Il Collegio ha chiarito che tale criterio non si risolve in una mera sommatoria di pubblicazioni, ma legittimamente demanda alla Commissione una valutazione complessiva che può considerare anche la qualità, non essendo una verifica di tipo meccanico-quantitativo.
Ha invece accolto la doglianza relativa alla valutazione della monografia del controinteressato, risultata essere un’opera auto-pubblicata su una piattaforma di self-publishing. Richiamando la giurisprudenza consolidata sul punto, il TAR ha precisato che per “pubblicazione scientifica” deve intendersi l’opera edita da un editore, il quale cura non solo la riproduzione ma anche la diffusione tra il pubblico: i lavori non “editi” ma soltanto “stampati” non sono valutabili, con conseguente decurtazione dei 4 punti assegnati al controinteressato.
Parimenti fondato è risultato il secondo motivo, atteso che la Commissione aveva illegittimamente declinato il criterio relativo all’organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca con sub-criteri riferiti all’attività progettuale (di cui alla lettera e) del bando, che la stessa Commissione aveva escluso di valutare), omettendo di valorizzare la partecipazione documentata della ricorrente a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, mentre al controinteressato erano stati attribuiti 5 punti per un progetto di cui risultava “titolare esclusivo”, in assenza di un gruppo di ricerca. È stata altresì dichiarata illegittima l’espunzione dei “riconoscimenti” dal criterio “premi e riconoscimenti”, che ha precluso la valutazione delle menzioni di merito della ricorrente.
Il ricorso incidentale è stato accolto limitatamente alla censura relativa ai due manuali auto-pubblicati dalla ricorrente su una piattaforma di self-publishing, non computabili tra le pubblicazioni scientifiche. In accoglimento dei ricorsi, la sentenza ha annullato gli atti della procedura nelle parti in cui hanno valutato le opere auto-pubblicate e hanno predeterminato illegittimamente i criteri, rimettendo gli atti all’Ateneo per la nomina di una nuova Commissione in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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