L’art. 10-bis d.l. n. 69/2023 rende inefficaci le comunicazioni di ricalcolo del prelievo latte (TAR Lombardia n. 1143 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023 determina la improcedibilità del ricorso avverso le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, dichiarate prive di effetto dalla norma. Il venir meno dell’atto impugnato per sopravvenuta inefficacia ex lege comporta il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando all’Amministrazione il compito di rideterminare il prelievo secondo i nuovi parametri e con applicazione degli interessi dal 27 giugno 2019.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente aveva impugnato il provvedimento dell’AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2003/2004, emesso in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 795 del 2020 e della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-348/18 (Barausse). Il ricalcolo aveva determinato un peggioramento dell’esposizione debitoria dell’azienda, che pertanto aveva chiesto l’annullamento dell’atto.
L’AGEA si era costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere, richiamando l’introduzione dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023; analoga richiesta era stata avanzata dalla stessa ricorrente con memoria del 3 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenienza normativa dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, introdotta per recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, incide direttamente sulla persistenza dell’interesse a ricorrere. La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, con applicazione degli interessi dal 27 giugno 2019, e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
Il provvedimento impugnato, essendo anteriore a tale data, deve ritenersi inefficace ex lege: l’Amministrazione è tenuta a rideterminare il prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione, e non residua alcun interesse all’annullamento dell’atto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità e complessità della vicenda, attestata dalle sopravvenienze legislative.
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Nota della Redazione
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