Il dissenso del proprietario non preclude l’inserimento in ambito di trasformazione (TAR Lombardia n. 1108 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta di inserire un’area in un ambito di trasformazione del Documento di Piano costituisce esercizio di potestà pianificatoria di natura pubblicistica e discrezionale, non subordinabile alla volontà del singolo proprietario: il dissenso manifestato in sede di osservazioni non configura un potere di veto idoneo a precludere la determinazione urbanistica. Le previsioni del Documento di Piano non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli né comportano ablazioni o vincoli espropriativi, sicché la mera inclusione nell’ambito non comprime il diritto di proprietà né impedisce la prosecuzione dell’attività agricola. La revisione in senso peggiorativo della destinazione di un’area non richiede motivazione rafforzata in assenza di un affidamento qualificato, configurabile solo in presenza di convenzioni urbanistiche, accordi con l’amministrazione o giudicati favorevoli. Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte pianificatorie resta limitato al travisamento dei fatti, all’illogicità manifesta e all’irragionevolezza, non estendendosi al merito delle valutazioni sul fabbisogno insediativo.
Il Fatto
Un coltivatore diretto, proprietario di terreni sui quali insistono l’abitazione, un magazzino aziendale e un frutteto, ha impugnato la deliberazione comunale di approvazione della variante generale al Piano di governo del territorio nella parte in cui le aree, già classificate come agricole dal previgente strumento urbanistico, erano state ricomprese in un Ambito di Trasformazione. Respinta l’osservazione volta al ripristino della destinazione agricola, il proprietario ha dedotto l’irragionevolezza della scelta pianificatoria, il difetto di istruttoria circa il fabbisogno abitativo, il difetto di motivazione e l’illegittimità della disciplina attuativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, incentrato sull’assunta contraddittorietà di una trasformazione programmata in assenza dell’adesione del proprietario, rilevando la sovrapposizione tra il momento della pianificazione generale e quello successivo dell’attuazione. L’art. 12 della l.r. Lombardia n. 12/2005, che disciplina i piani attuativi comunali, attiene esclusivamente alla fase esecutiva e non limita il potere del Comune di individuare gli ambiti suscettibili di trasformazione. Il dissenso del proprietario non può pertanto configurare un potere di veto rispetto alle determinazioni urbanistiche, pena la subordinazione della funzione di governo del territorio alla volontà del singolo. Il Collegio ha inoltre precisato che il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l.r. n. 12/2005, non contiene previsioni produttive di effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, delineando assetti potenziali rimessi alla verifica della successiva fase attuativa.
Quanto al difetto di istruttoria e di motivazione, il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la pianificazione urbanistica implica valutazioni di opportunità sottratte al sindacato di legittimità, salvo palesi travisamenti dei fatti o illogicità manifeste. Ha escluso la sussistenza di un affidamento qualificato in capo al proprietario, non risultando convenzioni urbanistiche, accordi con l’amministrazione o giudicati favorevoli: la mera preesistenza di una disciplina maggiormente favorevole non determina alcuna posizione differenziata, con la conseguenza che il Comune non era tenuto a fornire una motivazione rafforzata.
In ordine al fabbisogno abitativo, la Corte ha affermato che la relativa determinazione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, non risolvendosi in una mera operazione matematica fondata sull’andamento demografico e potendo legittimamente considerare ulteriori fattori come la qualità del patrimonio edilizio e gli obiettivi strategici. Le censure relative al consumo di suolo sono state respinte rilevando che la variante perseguiva una strategia complessiva di riduzione del consumo, con un saldo positivo del bilancio ecologico, e che la scelta si inseriva in un disegno unitario del comparto. La previsione impugnata non dispone ablazioni né appone vincoli espropriativi, autorizzando la conservazione dell’esistente: le deduzioni sulla compressione del diritto di proprietà e dell’attività agricola sono state pertanto considerate ipotetiche.
Infine, il quarto motivo è stato respinto chiarendo che la previsione delle Nta sulla progettazione unitaria del piano attuativo non esclude l’esecuzione per stralci funzionali nella successiva fase realizzativa, operando la normativa comunale e quella regionale su piani diversi e risultando compatibili. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla dedotta violazione dell’art. 11, comma 2-bis, della l.r. n. 12/2005 per difetto di specificità del motivo. Il ricorso è stato respinto con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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