Cessazione della materia del contendere per autotutela satisfattiva dell’INPS sul TFS con sei scatti (TAR Marche n. 1030 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento in autotutela con cui la Pubblica Amministrazione accoglie la domanda del ricorrente, ricalcolando il trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990, determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. In tal caso, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, c.p.a., il giudice non è chiamato a pronunciarsi nel merito della controversia, atteso che la pretesa sostanziale risulta integralmente soddisfatta. Le spese di lite possono essere compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, quando la determinazione satisfattiva dell’Amministrazione sia intervenuta con celerità in un contesto normativo stratificato e di recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico collocato a riposo, impugnava dinanzi al TAR la missiva PEC INPS del 17 maggio 2023 e il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dalla direzione provinciale di Chieti, nella parte in cui non gli venivano riconosciuti i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Con il ricorso chiedeva l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione di detta voce stipendiale, oltre interessi e rivalutazione.
Nel corso del giudizio, l’INPS depositava una nota con la quale rappresentava di aver adottato, il 19 gennaio 2026, un provvedimento in autotutela satisfattiva, accogliendo la domanda e provvedendo al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti. L’Istituto chiedeva pertanto la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’emanazione del provvedimento in autotutela, la posizione di contrasto tra le parti è venuta meno. Il ricorrente, infatti, non ha svolto alcuna contestazione in ordine alla sopravvenienza satisfattiva rappresentata dall’INPS, sicché è cessato sia l’interesse a proseguire il giudizio, sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della controversia ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
La pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risultava pienamente soddisfatta dall’inclusione dei sei scatti stipendiali nel ricalcolo del TFS. Tale esito ha determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, c.p.a., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del processo, l’Amministrazione abbia provveduto a soddisfare la pretesa del ricorrente rendendo inutile ogni ulteriore decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando la celerità con cui la P.A. si è determinata in autotutela, la stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia e il solo recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale. Ha invece confermato la ripetizione del contributo unificato in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93, primo comma, c.p.c..
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Nota della Redazione
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