Monetizzazione delle ferie non godute del militare cessato per inidoneità fisica (TAR Marche n. 1009 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla cosiddetta monetizzazione del congedo ordinario non fruito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, spetta al dipendente anche in caso di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, quando la mancata fruizione delle ferie non sia dipesa dalla sua volontà e non gli sia comunque imputabile. La domanda di collocamento in aspettativa non può essere interpretata come rinuncia alla fruizione della licenza ordinaria, trattandosi di diritto indisponibile e irrinunciabile ai sensi dell’art. 36 Cost.. Il divieto di corresponsione dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 non opera quando l’impossibilità di godere le ferie deriva da cause non imputabili al lavoratore, in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e all’art. 31, paragrafo 2, CDFUE.
Il Fatto
Un maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto con decorrenza 1° dicembre 2024 per inidoneità fisica, aveva presentato istanza per ottenere la monetizzazione di 88 giorni di congedo ordinario non fruiti negli anni 2021, 2022 e 2023. L’amministrazione aveva accolto parzialmente l’istanza, riconoscendo il pagamento sostitutivo solo per 33 giorni relativi all’anno 2023 e rigettandolo per i restanti 55 giorni, sul presupposto che il militare avrebbe esplicitamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria in licenza straordinaria. Avverso tale diniego parziale il militare ha proposto ricorso dinanzi al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4382/2026, che ha riformato una precedente decisione del medesimo TAR. La posizione giuridica dedotta in giudizio ha natura di diritto soggettivo avente carattere patrimoniale, con la conseguenza che l’azione proposta è di accertamento e di condanna e non di annullamento, essendo irrilevante l’eventuale intermediazione provvedimentale dell’amministrazione.
Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dall’art. 36, comma 3, Cost. con carattere di irrinunciabilità ed è tutelato anche dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che consente la compensazione economica delle ferie non godute esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, senza che rilevi il motivo per cui il rapporto è cessato. La Corte di Giustizia UE ha costantemente affermato che il diritto all’indennità finanziaria è conferito direttamente dalla direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle ivi espressamente previste.
Quanto all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, che vieta la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie ai dipendenti pubblici, la Corte costituzionale ha offerto una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che il divieto non operi quando il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore. Il Collegio evidenzia che tale disposizione non è pienamente conforme al diritto sovranazionale, come rilevato anche dal Consiglio di Stato.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato assente dal servizio ininterrottamente dall’11 novembre 2022 per ragioni di salute, fino alla declaratoria di inidoneità assoluta al servizio. L’amministrazione, con propria determinazione, aveva correttamente imputato i periodi di assenza a diverse causali, fruendo dapprima i giorni di licenza ordinaria residui e poi quelli di licenza straordinaria. Il Tribunale osserva che la domanda di collocamento in aspettativa presentata dal militare non poteva essere interpretata come rinuncia alla fruizione della licenza ordinaria, sia perché si tratta di diritto non rinunciabile, sia perché al momento della sottoscrizione della domanda il dipendente non poteva sapere che sarebbe stato giudicato non idoneo in modo assoluto, essendo ancora possibile fruire dei giorni residui al rientro in servizio.
Il Collegio chiarisce inoltre la ratio dell’art. 905 del D.Lgs. n. 66/2010, che impone la concessione delle licenze prima del collocamento in aspettativa per infermità, finalizzata a evitare che il militare superi il periodo massimo di comporto. Il divieto di monetizzazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 ha invece lo scopo di evitare abusi a danno dell’Erario, ma non riguarda il caso in cui il dipendente cessi dal servizio in modo imprevisto per inidoneità fisica. Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo per i 55 giorni di congedo ordinario non goduto, incrementato della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di collocamento a riposo fino all’effettivo pagamento.
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Nota della Redazione
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