L’ordine di esame tra ricorso principale e incidentale escludente: priorità al gravame principale (TAR Marche n. 981 del 25.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, l’accoglimento del ricorso incidentale escludente non determina l’improcedibilità del gravame principale, permanendo in capo al ricorrente principale l’interesse legittimo strumentale alla rinnovazione della gara; l’ordo questionum impone pertanto di esaminare per primo il ricorso principale, la cui eventuale infondatezza determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le clausole della lex specialis afferenti alla formulazione dell’offerta sono impugnabili immediatamente solo ove rendano realmente impossibile la presentazione di un’offerta, come nel caso di oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa, disposizioni abnormi o condizioni negoziali eccessivamente onerose. La valutazione della stazione appaltante nella scelta dei criteri di aggiudicazione è sindacabile solo per palese arbitrarietà, illogicità o irrazionalità, non essendo richiesta l’eliminazione totale del carry-over quando la legge di gara prescriva la sola minimizzazione.
Il Fatto
Con determina dell’aprile 2025, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona indiceva una procedura aperta in tre lotti per l’affidamento in service di apparecchiature diagnostiche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Una società, terza classificata nel lotto n. 1, impugnava dapprima la lex specialis, deducendo il carattere escludente di alcuni criteri premiali, e successivamente, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, sostenendo che entrambe le controinteressate avrebbero dovuto essere escluse per carenze documentali e tecniche delle rispettive offerte. Le due società controinteressate proponevano ricorsi incidentali escludenti, volti a far valere l’illegittimità dell’ammissione della ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale più recente in tema di ordo questionum, affermando che il ricorso principale deve essere esaminato per primo: l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale escludente non potrebbe comunque comportare l’improcedibilità del gravame principale, mentre l’infondatezza di quest’ultimo consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con evidente economia processuale.
Nel merito, il ricorso principale è respinto. Il Collegio richiama i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023, che impongono una lettura sostanzialistica delle procedure di gara e il superamento di un approccio formalistico. Quanto alla dedotta natura escludente dei criteri di valutazione, la Corte osserva che l’impugnazione immediata della lex specialis è ammessa solo per le clausole che rendano impossibile o incongruamente difficoltosa la presentazione dell’offerta, condizioni non ricorrenti nella specie: la ricorrente aveva infatti conseguito un punteggio tecnico superiore alla soglia di sbarramento. La scelta dei criteri, frutto di una previa consultazione di mercato che aveva visto il coinvolgimento degli stessi operatori, risulta assistita da adeguata motivazione e non manifestamente illogica.
Quanto ai motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, il Tribunale li ritiene infondati: la certificazione CE-IVD era richiesta dalla legge di gara solo per gli analizzatori, non per i sistemi di pre-post analitica, come chiarito dalla stessa stazione appaltante in risposta a uno specifico quesito; la gestione della fase transitoria non imponeva la presenza di una dotazione strumentale doppia, essendo richiesta unicamente la garanzia di continuità operativa; le contestazioni sulla determinazione degli indici di interferenza e sullo smaltimento dei reflui risultano smentite dalla documentazione tecnica versata in atti.
I successivi motivi aggiunti sono parimenti respinti. La Corte esclude che l’offerta dell’aggiudicataria integri un aliud pro alio per la previsione di un sistema di lavaggio che non elimina totalmente il trascinamento, atteso che la lex specialis richiedeva la mera minimizzazione del carry-over, requisito soddisfatto dalla soluzione offerta. Il Tribunale precisa inoltre che il livello di progettazione richiesto ai concorrenti era di fattibilità tecnica e non esecutiva, con ogni approfondimento demandato alla fase successiva all’aggiudicazione. Le residue censure risultano generiche o smentite dai manuali e dalle relazioni tecniche depositate. In accoglimento dell’eccezione di parte resistente, una delle censure è dichiarata tardiva, essendo fondata su documentazione già conoscibile al momento dell’impugnazione dell’aggiudicazione.
Respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.