Prescrizioni VIA sproporzionate che rendono diseconomico un impianto agrivoltaico: annullamento parziale (TAR Marche n. 933 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Un provvedimento autorizzativo o un parere formalmente favorevole non può contenere prescrizioni che lo rendano sostanzialmente sfavorevole per il destinatario: se tale risultato è voluto, l’atto è viziato da sviamento di potere; se è inconsapevole, è viziato da difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. Le prescrizioni che riducono la superficie radiante o la producibilità di un impianto a fonti rinnovabili, rendendolo antieconomico, possono integrare un diniego surrettizio dell’autorizzazione. La sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto non costituisce un dettaglio secondario. Per gli impianti ricadenti in aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante. La visibilità di un impianto fotovoltaico nel paesaggio agrario non costituisce, di per sé, fattore ostativo o penalizzante, salvo la dimostrazione di valori paesaggistici prevalenti.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato istanza di V.I.A. per un parco agrivoltaico della potenza di 41,54 MW nel Comune di Chiaravalle, poi ridotta a 38,159 MW a seguito delle osservazioni emerse in consultazione pubblica. L’impianto ricadeva in area classificata idonea ex lege ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale, ma subordinato al rispetto di numerose condizioni imposte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dalla Soprintendenza Speciale PNRR. La società impugnava il decreto e i pareri presupposti, nella parte in cui le prescrizioni imponevano lo stralcio di aree di impianto, la realizzazione di fasce verdi di 80 metri, opere di compensazione e corridoi ecologici, riducendo la superficie radiante di oltre 5 ettari e la potenza di circa 5 MW, con conseguente venir meno della sostenibilità finanziaria del progetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama la propria recente sentenza n. 527/2026, affermando che un provvedimento formalmente favorevole non può contenere prescrizioni che lo rendano sostanzialmente sfavorevole per il destinatario: se il risultato è voluto, si è in presenza di sviamento di potere; se inconsapevole, di difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. La sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto, che a fine vita andrà smontato e rimosso, non è un dettaglio secondario.
Il Collegio ritiene illegittima la condizione n. 1, lett. F, che imponeva lo stralcio dei pannelli nel perimetro fucsia intorno agli insediamenti rurali: la prescrizione non era motivata nel quantum e non considerava che il proponente aveva già previsto la fascia di rispetto di 50 metri imposta dalla L.R. Marche n. 13/1990 e che il manufatto era nella disponibilità della ricorrente. Per gli stessi motivi è annullata la condizione n. 4, lett. E, che ribadiva lo stralcio e imponeva una mitigazione visiva anche rispetto a un aggregato rurale la cui demolizione era prevista nel progetto.
È illegittima la condizione n. 1, lett. G, nella parte in cui commisurava le compensazioni ambientali al 100% della superficie occupata dalla stazione elettrica di Terna, opera già esistente e non oggetto del progetto. Analogamente illegittima la prescrizione relativa agli interventi lungo l’elettrodotto, trattandosi di cavidotto completamente interrato, privo di impatti visivi o faunistici.
Sono invece legittime le condizioni relative alla siepe perimetrale e ai corridoi ecologici interni, frutto di valutazioni ampiamente discrezionali e non incidenti sulla produttività dell’impianto, purché non comportino riduzioni della superficie complessiva. Legittima anche la prescrizione sulla preservazione di muretti a secco, da interpretare limitatamente ai manufatti esistenti.
Il TAR annulla la prescrizione della Soprintendenza che imponeva una fascia verde di 80 metri lungo via San Bernardo: la visibilità dell’impianto nel paesaggio agrario non costituisce più di per sé fattore ostativo, e la fascia di 30 metri già prevista in progetto, in un equo bilanciamento degli interessi, è adeguata a mascherare l’impianto. La prescrizione n. 6, sulla facoltà di impartire prescrizioni in corso d’opera, è riqualificata come mero richiamo alle modalità esecutive degli interventi già individuati, senza possibilità di incidere sulla superficie radiante.
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Nota della Redazione
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