Consorzio stabile ed equipollenza white list nell’esclusione postuma (TAR Marche n. 908 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica “ora per allora” dei requisiti di ammissione a una gara pubblica, eseguita dopo l’esecuzione del contratto, deve concludersi con un provvedimento legittimo, basato su un’istruttoria completa e su una motivazione non postuma. Il consorzio stabile è un particolare tipo di consorzio, connotato da numero minimo di consorziati e durata minima, e la sua natura non è esclusa dal richiamo all’art. 2602 c.c. o dalla regola interna “una testa, un voto”. Per le attività di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo, l’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 non è requisito di ammissione quando tali prestazioni non formano oggetto di autonomo affidamento contrattuale. L’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del D.L. n. 189/2016 è equipollente all’iscrizione in white list. In materia di risarcimento da mancata aggiudicazione, il danno è limitato al lucro cessante, liquidabile con criterio parametrico del 10% sui costi dichiarati, con esclusione delle spese di partecipazione e degli altri danni non provati.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, capeggiato da un consorzio, aveva partecipato a una gara per lavori di miglioramento sismico di un istituto scolastico, risultando primo in graduatoria. La stazione appaltante, dopo una prima esclusione basata sulla presunta inapplicabilità del cumulo alla rinfusa, aveva aggiudicato a un’altra impresa. A seguito di una complessa vicenda giudiziale, conclusasi con l’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione da parte del Consiglio di Stato, il contratto era stato ormai stipulato e i lavori eseguiti.
Le imprese escluse agivano per il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante, procedendo a una verifica “ora per allora”, confermava l’esclusione per: mancata iscrizione in white list, natura di consorzio ordinario e non stabile, e mancata esclusione di consorziate colpite da interdittiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto i motivi aggiunti avverso la conferma dell’esclusione, annullando il provvedimento. In primo luogo, ha chiarito che la questione della natura del consorzio non era coperta da giudicato, ma ha ritenuto infondate le deduzioni della stazione appaltante. La natura di consorzio stabile emergeva dalla durata del vincolo fino al 2050, dall’operatività effettiva, e dal possesso di attestazione SOA, che fa piena prova fino a querela di falso. La dichiarazione del legale rappresentante non era dirimente.
Quanto all’iscrizione in white list, il Collegio ha rilevato che, per i lavori edili, tale iscrizione non costituisce requisito di ammissione, essendo le attività di confezionamento e trasporto del calcestruzzo meramente strumentali. Ha inoltre riconosciuto l’equipollenza dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, il cui rinnovo era stato tempestivamente richiesto.
In relazione alle vicende delle consorziate, il Tribunale ha escluso la rilevanza della posizione di una consorziata ammessa al controllo giudiziario, in quanto in bonis, e ha ritenuto tempestiva l’esclusione di un’altra consorziata, avvenuta prima del termine di presentazione dell’offerta. I motivi di esclusione sono stati quindi giudicati infondati.
Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR ha accolto la domanda limitatamente al mancato utile, escludendo le spese di partecipazione alla gara e le spese legali dei pregressi giudizi, nonché il danno curriculare e da immobilizzazione dei mezzi. Ha liquidato il danno applicando la percentuale del 10% sui costi dichiarati, ritenendo non giustificato l’utile del 21% indicato in perizia.
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Nota della Redazione
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