Cessazione della materia del contendere per autotutela: inclusione sei scatti stipendiali nel TFS (TAR Marche n. 800 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio con sentenza declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm., presuppone che la pretesa sostanziale dedotta in giudizio sia stata integralmente soddisfatta nel corso del processo. In materia di trattamento di fine servizio del personale militare, l’accoglimento in autotutela della domanda amministrativa, con conseguente ricalcolo della base contributiva e inclusione dei sei scatti stipendiali, integra la suddetta fattispecie satisfattiva e determina il venir meno sia dell’interesse delle parti a proseguire il giudizio, sia dell’obbligo del giudice di pronunziarsi nel merito. La sopravvenuta definizione del contrasto giustifica la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’incertezza del quadro normativo di riferimento al momento della proposizione del ricorso e della celerità dell’azione amministrativa, fermo il rimborso del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi distrattario, ai sensi dell’art. 93, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al comparto difesa e sicurezza, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), domanda che era rimasta insoddisfatta in sede amministrativa. L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo la legittimità del calcolo come originariamente effettuato.
Nelle more del giudizio, la disciplina applicabile è stata chiarita a seguito della comunicazione INPS del 10 giugno 2024, che ha fornito l’interpretazione ufficiale in materia. Sulla base di tale sopravvenienza, l’Istituto, con provvedimento in autotutela del 19 gennaio 2026, già notificato al ricorrente, ha accolto la domanda, disponendo il ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dato atto della nota depositata dal ricorrente il 13 aprile 2026, con la quale lo stesso ha dichiarato di aver ottenuto il riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio, chiedendo la definizione del ricorso con declaratoria di cessazione della materia del contendere. A tale istanza ha fatto seguito la nota dell’INPS dell’11 maggio 2026, che ha confermato l’intervenuta adozione del provvedimento di autotutela e il conseguente ricalcolo del TFS.
Il Tribunale ha quindi rilevato che l’accoglimento della domanda amministrativa aveva determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti. Con il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale, è venuto meno l’interesse delle parti a proseguire il giudizio e, contestualmente, l’obbligo del giudice di pronunziarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. La fattispecie è stata pertanto ricondotta all’ipotesi prevista dall’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di cessazione della materia del contendere quale esito del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando due elementi: l’obiettiva incertezza del quadro normativo di riferimento al momento della proposizione del ricorso, incertezza chiarita solo con la successiva comunicazione INPS del giugno 2024, e la celerità con cui l’Amministrazione si è determinata in via di autotutela nel corso del giudizio. Tale esito non ha tuttavia inciso sul diritto del difensore del ricorrente, dichiaratosi distrattario, alla ripetizione del contributo unificato, riconosciuta ai sensi dell’art. 93, primo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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