Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in caso di rinuncia all’impugnazione (TAR Marche n. 791 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse al ricorso, resa con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione dell’interesse può essere dichiarata anche d’ufficio e comporta l’esonero del giudice dall’esame del merito della controversia. In presenza di una comune posizione delle parti sulla cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio possono essere compensate.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Marche il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Fermo, chiedendone l’annullamento. Il Ministero dell’Interno non si era costituito in giudizio, mentre la Questura di Fermo aveva proposto atto di costituzione in resistenza.
Nelle more del giudizio, prima dell’udienza pubblica di discussione, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta dichiarazione di cessazione dell’interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente con memoria del 5 maggio 2026, e ha ritenuto applicabile il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso di improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale ha richiamato il principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, in forza del quale l’instaurazione del giudizio e la sua prosecuzione dipendono dall’iniziativa della parte interessata; la manifestazione della volontà di non proseguire nell’impugnazione determina il venir meno dell’interesse tutelato e impone la declaratoria di improcedibilità.
La pronuncia non ha richiesto l’esame del merito della controversia, essendo la cessazione dell’interesse successiva alla proposizione del ricorso ma antecedente alla decisione finale. Il Collegio ha, inoltre, compensato le spese di lite in ragione della comune posizione espressa dalle parti circa la definizione del giudizio.
La sentenza contiene la formula di oscuramento dei dati identificativi della parte interessata, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di provvedimento destinato alla pubblicazione.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.