Cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione del giudicato nel giudizio di ottemperanza (TAR Marche n. 780 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato, con l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere. Tale evenienza, rappresentata dalla parte ricorrente e non contestata dall’Amministrazione resistente, comporta la declaratoria di cessazione, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, la cui liquidazione può essere contenuta tenendo conto dell’adempimento sopravvenuto che ha evitato ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esatta ottemperanza della sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, passata in giudicato, volta ad ottenere l’adempimento dell’Amministrazione scolastica. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione, rappresentando che l’Amministrazione aveva nel frattempo eseguito il giudicato, provvedendo all’accredito della somma dovuta sulla carta elettronica del docente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la circostanza dell’avvenuta esecuzione non era stata contestata dalla parte resistente, costituitasi in giudizio. Sulla base di tale elemento, ha ritenuto che l’integrale soddisfazione della pretesa azionata configurasse il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione soccombente in senso sostanziale, ancorché l’adempimento sia avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso. La liquidazione è stata operata in misura ridotta, in considerazione del fatto che l’Amministrazione, adempiendo, ha evitato ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria.
Il Tribunale ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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