Clausole di esclusione tassative: l’errata previsione del finanziamento non rende irricevibile la domanda (TAR Molise n. 326 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di un differente importo del finanziamento, parametrata alla circostanza che l’attività candidata preveda o meno il pagamento di un onere economico da parte dei fruitori, attiene alla fase istruttoria di ammissibilità e di valutazione della domanda, e non già ai presupposti di ricevibilità dell’istanza. Ne consegue che l’eventuale contrasto con i criteri di quantificazione del contributo non può legittimare la declaratoria di non ricevibilità della candidatura, poiché il novero delle cause di esclusione è tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva. L’amministrazione, in tali evenienze, deve semmai rideterminarsi in ordine all’importo del contributo concedibile.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale partecipava all’avviso pubblico regionale per il sostegno di società ed enti di promozione culturale e turistica, indicando un progetto con attività totalmente gratuite e richiedendo un finanziamento pari al 60% del costo complessivo. L’amministrazione aveva dichiarato la candidatura non ricevibile, ritenendo tale percentuale in contrasto con la previsione della lex specialis che, per gli eventi con onere economico a carico dei fruitori, fissava la misura massima del contributo al 45%.
Dopo un preavviso di diniego e le conseguenti osservazioni, l’esclusione veniva confermata e recepita nella graduatoria definitiva. L’interessata proponeva quindi ricorso, deducendo la violazione delle norme dell’avviso e del principio di tassatività delle cause di esclusione, nonché il difetto di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la struttura dell’avviso pubblico, che distingue tre fasi istruttorie distinte: la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle domande. La prima fase, disciplinata dagli artt. 7 e 8 dell’avviso, è finalizzata esclusivamente alla verifica dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte, della completezza documentale e di ogni altro elemento formale espressamente previsto per l’accesso alla procedura.
La disposizione sulla misura del finanziamento, invece, opera in una fase successiva: la diversa intensità del contributo, rapportata alla gratuità o onerosità dell’evento per i fruitori, concerne la quantificazione dell’agevolazione e non incide sulla ricevibilità dell’istanza. Il Tribunale ha quindi accolto il motivo di censura vertente sulla violazione degli artt. 5, 7 e 8 della lex specialis, evidenziando come l’amministrazione avesse impropriamente sovrapposto piani istruttori distinti.
La Corte ha inoltre escluso che l’ipotesi contestata potesse essere ricondotta alla clausola generale di cui all’art. 8 dell’avviso, relativa al “rispetto di ogni altro elemento formale espressamente richiesto per la procedura di accesso”. Una diversa interpretazione avrebbe comportato un’estensione del novero delle cause di esclusione, in violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione vigente nelle procedure selettive.
In accoglimento del ricorso, assorbiti i residui motivi di doglianza, gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui la candidatura era stata dichiarata non ricevibile, con conseguente obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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