Interruzione del processo per morte del difensore: presupposti ex art. 79 cod. proc. amm. (TAR Molise n. 300 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte del difensore di una delle parti costituite determina l’interruzione automatica del processo. Il giudice, lungi dal pronunciare una declaratoria costitutiva, si limita a prendere atto dell’evento interruttivo, dichiarando l’interruzione ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e degli artt. 299 e ss. c.p.c., richiamati dalla norma processuale amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente un impianto di somministrazione carburanti, aveva convenuto in giudizio il Comune di Termoli per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da provvedimenti comunali di sospensione ed inibitoria dell’attività, assumendone l’illegittimità. Con atto depositato in segreteria il 26 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato che in data 8 aprile 2026 era venuto a mancare il difensore del Comune, unico patrocinatore dell’ente nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la morte del difensore di una delle parti costituite, quando esso sia l’unico patrocinatore, è evento idoneo a determinare l’interruzione del processo. Il verificarsi di tale evenienza impone al giudice di dare atto della conseguente interruzione, non essendo richiesta alcuna attività valutativa in ordine alla sussistenza dei presupposti, che risultano oggettivamente accertati dalla dichiarazione della controparte.
Il fondamento normativo è stato individuato nell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., il quale opera un rinvio agli artt. 299 e ss. c.p.c. in materia di interruzione del processo. La declaratoria di interruzione ha natura meramente ricognitiva di un effetto già verificatosi ex lege, con conseguente arresto del decorso dei termini processuali e della possibilità di compiere atti di impulso sino alla riassunzione o alla prosecuzione del giudizio.
Nella specie, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, disponendo l’oscuramento delle generalità del difensore defunto a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata. L’ordinanza dichiara, pertanto, l’interruzione del giudizio, rimettendo alle parti l’onere di riassumere il processo nei termini di legge ovvero di proseguirlo nei confronti degli eredi del difensore, secondo le regole del codice di rito.
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Nota della Redazione
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