Permesso per attesa cittadinanza: illegittimo il diniego fondato su istruttoria contraddittoria del Comune (TAR Molise n. 270 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è strumentale al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana e non richiede una valutazione anticipata del suo esito favorevole. La sua pendenza è elemento essenziale, purché non manifestamente pretestuosa. È illegittimo il diniego del permesso fondato su un’istruttoria lacunosa e contraddittoria, basata su una nota comunale ambigua che non chiarisce se la domanda sia stata presentata né se il relativo procedimento si sia concluso con esito negativo.
Il Fatto
Un cittadino argentino, discendente da avo italiano, presentava domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Comune di residenza e, successivamente, istanza in Questura per ottenere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. L’Amministrazione, richiamando una nota comunale che attestava l’assenza di pratiche in corso, negava il rilascio del titolo per carenza dei requisiti soggettivi. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo il difetto di istruttoria e motivazione, nonché l’illegittima valutazione anticipata del merito della domanda di cittadinanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, definendo la controversia con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso per l’assorbente fondatezza delle censure relative al deficit motivazionale e istruttorio del provvedimento impugnato. I giudici hanno rilevato come la nota comunale alla base del diniego fosse contraddittoria e ambigua: da un lato attestava che lo straniero non aveva presentato istanza di riconoscimento, dall’altro affermava genericamente la carenza dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Il Collegio ha evidenziato l’erroneità del presupposto fattuale, avendo il ricorrente documentato la presentazione dell’istanza al Comune. Ha inoltre censurato la genericità del riferimento alla presunta carenza dei requisiti, non essendo indicato quali requisiti sarebbero risultati non integrati. Tale ambiguità, non potendo giustificare ex se il diniego, imponeva all’Amministrazione di svolgere una più puntuale attività istruttoria, acquisendo dall’Ente locale chiarimenti sull’effettiva pendenza o sull’eventuale conclusione negativa del procedimento di cittadinanza.
Proprio la mancata verifica di tali circostanze ha reso il provvedimento apodittico, adottato senza una adeguata istruttoria. Il TAR ha annullato il diniego per l’assorbimento delle ulteriori censure, ivi inclusa quella relativa alla prognosi anticipata sull’esito della domanda di cittadinanza, e ha ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. Le spese del giudizio sono state compensate, ravvisandone le eccezionali ragioni.
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Nota della Redazione
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