Il piano di rientro non blocca l’ottemperanza se la fase transattiva è conclusa (TAR Molise n. 226 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo è equiparato ai provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione tramite il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il blocco delle procedure esecutive previsto dall’art. 1, comma 462, della legge n. 213/2023 per i debiti inseriti nel piano di rilevazione dei debiti commerciali ha natura temporanea: opera dalla data di approvazione del piano e sino al completamento della presentazione delle proposte transattive da parte della Regione. Decorso tale termine, il creditore che rifiuti la proposta transattiva è libero di attivare le ordinarie procedure giudiziali ed esecutive, ivi inclusa l’azione di ottemperanza, senza che rilevi la mancata erogazione dei contributi statali al piano.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice della Regione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Campobasso per il pagamento di una somma, parzialmente adempiuto dall’Amministrazione. Dopo la notifica del titolo e il decorso del termine senza opposizione, il decreto era stato dichiarato esecutivo per il residuo importo. A fronte dell’ulteriore inadempimento, la società proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La difesa erariale eccepiva l’improponibilità del ricorso, sostenendo che la creditrice aveva aderito al piano di rilevazione dei debiti commerciali e che, per effetto del relativo blocco, non fosse possibile intraprendere procedure esecutive per i debiti inseriti nel piano.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, valorizzando due profili. In primo luogo, il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo è titolo equiparato alla sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente esperibilità del rimedio dell’ottemperanza. In secondo luogo, l’eccezione di improponibilità è stata disattesa richiamando la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato.
La Corte ha evidenziato che il blocco delle procedure esecutive previsto dal comma 462 dell’art. 1 della legge n. 213/2023 ha carattere temporaneo e circoscritto: opera esclusivamente dall’approvazione del piano sino al completamento dell’invio delle proposte transattive, fase che nel caso di specie la stessa difesa erariale aveva ammesso essere conclusa. La cosiddetta “falcidia” dei crediti commerciali, pur essendo automatica nei criteri legali, non è inevitabile, potendo il creditore rifiutare la transazione e riattivare le procedure ordinarie di recupero.
Quanto al merito, il ricorso è stato accolto per la mancata prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione. Il TAR ha ordinato il pagamento del residuo, con interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese, nel termine di sessanta giorni, nominando fin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. È stata invece negata, allo stato, l’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ferma la possibilità di una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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