Insussistenza del fumus boni iuris nella sospensiva avverso il diniego di VIA per impianto agrivoltaico (TAR Molise n. 12 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo non può accordare la sospensione dell’efficacia di un provvedimento negativo di valutazione di impatto ambientale allorché le censure dedotte, incentrate su presunti deficit motivazionali e istruttori, non appaiano assistite da fumus boni iuris, dovendosi dare prevalenza al carattere approfondito delle valutazioni negative tecnico-discrezionali che sorreggono il diniego. La delibazione sommaria propria della fase cautelare non consente di superare il vaglio di attendibilità delle valutazioni complesse dell’Amministrazione, la cui verifica va riservata al giudizio di merito. La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. non costituisce rimedio automatico, potendo essere negata in ragione dell’arretrato del contenzioso di settore e dell’assenza di caratteristiche di particolare urgenza della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, proponente di un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 8.741,60 kWp in località La Guardata nel Comune di Guglionesi, impugnava la determinazione dirigenziale regionale con cui era stato espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale, unitamente alla nota di comunicazione dell’esito del procedimento di VIA e al parere della Soprintendenza, posto a fondamento del diniego.
La società articolava censure prevalentemente incentrate sull’esistenza di presunti vizi motivazionali e istruttori dell’azione amministrativa, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti impugnati e, in via subordinata, la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Si costituivano le Amministrazioni intimate e la società controinteressata, che rendevano articolate controdeduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare. I motivi di ricorso, prevalentemente diretti a contestare la profondità dell’istruttoria e la completezza motivazionale, non sono apparsi, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, assistiti da adeguata consistenza.
Il Collegio ha osservato che le valutazioni negative tecnico-discrezionali poste a base del diniego impugnato risultano svolte in modo approfondito e che l’accoglimento della domanda cautelare non potrebbe fondarsi su censure la cui verifica richiede il più ampio contraddittorio e l’approfondimento istruttorio del giudizio di merito, tanto più in ragione delle articolate difese svolte dalle parti resistenti.
Quanto alla richiesta subordinata di fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il Tribunale l’ha ritenuta impraticabile. La causa, pur rilevante, appartiene a un contenzioso di settore la cui trattazione è attualmente ferma alle controversie relative agli anni 2023/2024; l’odierna vicenda non presenta caratteristiche tali da giustificare un’anticipazione rispetto a controversie consimili più risalenti.
Alla reiezione dell’istanza cautelare ha fatto seguito la compensazione delle spese della fase. L’ordinanza è stata depositata e sarà eseguita dall’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.