Modifica del progetto esecutivo e stand still negli appalti sottosoglia (TAR Molise n. 73 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto integrato di lavori pubblici, la distinzione tra il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara e il successivo progetto esecutivo comporta che le modifiche della soluzione progettuale, imposte dalle prescrizioni degli enti coinvolti nella Conferenza di servizi, costituiscono fisiologico adempimento della prestazione dovuta dall’aggiudicatario, non già inammissibile variazione dell’offerta. La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. Il punteggio premiale per il possesso di certificazioni di qualità è attribuito al mero riscontro formale della certificazione rilasciata da ente terzo accreditato, senza che la commissione debba sindacarne la validità sostanziale. I termini dilatori di cui all’art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023 non si applicano agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ex art. 55 d.lgs. n. 36/2023, restando irrilevante l’eventuale clausola della lex specialis che vi faccia rinvio.
Il Fatto
Una società partecipante alla procedura negoziata, indetta dal Comune per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione lavori finanziato con fondi PNRR, risultata seconda graduata, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente deduceva plurimi vizi: insufficienza dei componenti del gruppo di progettazione; genericità dei sub criteri di valutazione delle offerte tecniche e illogicità dei punteggi attribuiti; indebita attribuzione del punteggio premiale per certificazioni di qualità ad un’impresa di nuova costituzione; violazione del termine di stand still; efficacia d’ufficio dell’impugnativa. Con motivi aggiunti, la ricorrente censurava la successiva delibera con cui il Comune aveva preso atto delle modifiche progettuali elaborate dall’aggiudicataria in recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza e disposto l’anticipazione delle opere di bonifica dell’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. In relazione al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la controinteressata aveva indicato cinque progettisti negli atti allegati alla domanda di partecipazione, conformemente alla lex specialis, e che, in ogni caso, la sanzione espulsiva non era prevista per l’ipotesi di indicazione in un documento diverso da quello espressamente contemplato, operando il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Quanto alle censure sulla genericità dei sub criteri A.3. e B.2., il Tribunale ha osservato che le relative previsioni risultavano sufficientemente chiare e determinate, descrivendo la cornice valutativa in coerenza con l’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Riguardo al criterio A.3., la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, avendo la ricorrente conseguito il massimo punteggio attribuibile, mentre le contestazioni sui punteggi attribuiti alla controinteressata sono state ritenute volte a sollecitare un non consentito sindacato di merito sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione.
Con riferimento al punteggio premiale per le certificazioni ISO 14001, ISO 45001 e UNI/PdR 125:2022, il Collegio ha precisato che l’attribuzione consegue al mero riscontro formale del possesso della certificazione, rilasciata da ente terzo accreditato, senza che la commissione debba verificarne la validità sostanziale. La censura sulla rapidità dei lavori commissariali è stata respinta richiamando il consolidato principio per cui l’esiguità del tempo impiegato non costituisce di per sé indice di illegittimità. Quanto alla dedotta violazione dello stand still, il TAR ha escluso l’applicabilità dei termini dilatori agli appalti sottosoglia ex art. 55 d.lgs. n. 36/2023, ritenendo non configurabile un autovincolo dell’Amministrazione in antinomia con la norma di chiusura.
Infine, il Tribunale ha ritenuto legittima la delibera impugnata con i motivi aggiunti: le modifiche progettuali, imposte dalle prescrizioni della Soprintendenza recepite all’esito della Conferenza di servizi, non incidevano sulla fase di scelta del contraente ma costituivano attuazione della prestazione progettuale esecutiva dovuta, in coerenza con l’art. 41 d.lgs. n. 36/2023 e con la funzione del progetto esecutivo di definire compiutamente l’intervento. Le opere di bonifica sono state ritenute giustificate da specifiche ragioni di necessità e urgenza, mentre la censura di difformità dal PFTE è stata dichiarata inammissibile, non avendo la ricorrente contestato la legittimità del provvedimento conclusivo della Conferenza né chiesto l’annullamento dell’intera procedura.
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Nota della Redazione
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