La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori nel giudizio di ottemperanza non impedisce ulteriori rinvii (TAR Molise n. 60 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può disporre incombenti istruttori per acquisire elementi tecnico-contabili necessari a verificare l’esatta esecuzione del giudicato e a quantificare le somme dovute. La mancata ottemperanza della parte ricorrente agli incombenti non determina l’immediata definizione del giudizio, ma legittima il giudice a fissare un nuovo termine per il deposito di quanto richiesto, riservando ogni decisione all’esito dell’integrazione istruttoria. L’ordinanza che dispone tali incombenti e rinvia la prosecuzione del giudizio non ha natura decisoria e non definisce il procedimento.
Il Fatto
La parte ricorrente, un docente, agiva dinanzi al TAR Molise per ottenere l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 71/2022, passata in giudicato, chiedendo altresì la fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi del citato art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio, deducendo di aver compiuto l’attività esecutiva.
Con precedente ordinanza n. 313/2025, il Tribunale, preso atto delle contestazioni del ricorrente circa la ricostruzione della carriera e le somme spettanti, aveva imposto alla parte ricorrente di fornire elementi tecnico-contabili a supporto delle proprie conclusioni, rinviando il procedimento alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026. L’Amministrazione depositava le proprie controdeduzioni insistendo per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha provveduto a evadere gli incombenti istruttori fissati con l’ordinanza n. 313/2025, limitandosi a insistere per l’accoglimento del ricorso sulla base di atti già depositati. La difesa erariale, al contrario, ha adempiuto all’onere impostole, depositando le proprie controdeduzioni.
Il giudice amministrativo sottolinea la necessità che la parte ricorrente depositi gli elementi di approfondimento già richiesti, nonché le eventuali controdeduzioni documentate in ordine alla documentazione versata dall’Amministrazione in data 2 gennaio 2026. Tale adempimento è ritenuto indispensabile per munire di compiuta concretezza le contestazioni e consentire al Collegio di verificare l’effettiva esecuzione del giudicato e la correttezza dei conteggi.
La decisione si fonda sul potere istruttorio del giudice dell’ottemperanza, che può disporre tutti gli accertamenti necessari per dirimere le controversie sull’esecuzione del giudicato. La mancata collaborazione della parte non comporta automaticamente l’accoglimento o il rigetto della domanda, ma determina un nuovo rinvio processuale per consentire il completamento dell’istruttoria.
Pertanto, il Tribunale, riservata ogni decisione al definitivo, dispone nuovi incombenti a carico del ricorrente, assegnando un termine di sessanta giorni e rinviando il procedimento alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
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Nota della Redazione
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