Il diniego di accesso agli atti del procedimento antimafia va motivato e non può essere generico (TAR Molise n. 52 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, l’Amministrazione che oppone un diniego, anche parziale, deve motivare specificamente le ragioni ostative alla ostensione, non potendo il relativo potere essere esercitato in termini apodittici o meramente assertivi. La richiesta di accesso volta ad ottenere in maniera indistinta e generalizzata “tutti” i documenti del procedimento, ivi compresi quelli non espressamente individuati, è inammissibile per genericità e indeterminatezza dell’oggetto. L’ordinanza istruttoria emessa dal giudice amministrativo nel giudizio di impugnazione del provvedimento interdittivo non determina una sopravvenuta carenza di interesse nel separato giudizio promosso per l’accertamento del diritto di accesso, atteso che le relative finalità conoscitive sono distinte.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego opposto dalla Prefettura all’istanza di accesso agli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento di mancata iscrizione nella white list. A seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo diniego, l’Amministrazione riesaminava l’istanza e consentiva l’ostensione soltanto parziale della documentazione, rappresentando la riserva di inviare la restante parte non appena acquisito l’assenso degli organi interessati. La società agiva quindi per l’accoglimento della residua domanda di accesso, contestando il diniego formatosi, in particolare, sulla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione, escludendo la configurabilità di un ne bis in idem tra l’ordinanza istruttoria adottata nel giudizio di legittimità e l’azione di accesso, in quanto la prima risponde ad esigenze conoscitive proprie del giudice, mentre la seconda è volta a soddisfare l’interesse privato alla conoscenza dei documenti.
Nel merito, la sentenza ha rilevato che l’Amministrazione non aveva specificamente giustificato la mancata ostensione della nota della Guardia di Finanza e dei verbali ispettivi ivi citati, non ravvisandosi autonomi motivi di ordine o sicurezza pubblica idonei a sorreggere il diniego. Ne è derivato l’accoglimento della domanda, con obbligo di ostensione entro un termine assegnato, previa autorizzazione della Procura della Repubblica ove richiesta e previo oscuramento delle parti coperte da segreto istruttorio.
Il Tribunale ha invece dichiarato inammissibile la richiesta, indeterminata e generica, di accesso a “tutti” gli altri documenti del procedimento e a ogni atto ritenuto utile al fine della decisione, rimarcando l’onere del richiedente di individuare puntualmente i documenti di cui chiede l’ostensione.
La domanda è stata infine dichiarata improcedibile per la parte in cui i documenti erano stati già depositati dall’Amministrazione nel corso del giudizio, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza.
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Nota della Redazione
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