Elenco idonei coordinatori d’ambito: il TAR Molise nega la cautela per difetto di fumus e periculum (TAR Molise n. 6 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione avverso gli atti di una procedura selettiva diretta alla formazione di un elenco di idonei è respinta quando il ricorso presenti profili di dubbia ricevibilità e procedibilità, i criteri di valutazione fossero conoscibili sin dalla pubblicazione dell’avviso e le determinazioni impugnate siano connotate da ampia discrezionalità tecnica. In tale contesto, il pregiudizio allegato non integra il requisito del periculum in mora, non ravvisandosi un danno grave e irreparabile tale da giustificare la concessione della misura cautelare richiesta. La valutazione sulla giurisdizione, seppur non definitiva, è radicata in capo al giudice amministrativo in ragione dell’esercizio di poteri valutativi e comparativi.
Il Fatto
Un professionista impugnava, chiedendone la sospensione, la determina direttoriale con cui la Regione aveva approvato gli elenchi definitivi degli idonei alle funzioni di Coordinatore d’Ambito e Coordinatore Strategico, contestando l’intera procedura di reclutamento, ivi inclusi l’avviso pubblico, lo schema definitivo e gli esiti della valutazione dei titoli. Il ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati, avviando il giudizio dinanzi al TAR Molise. Si costituivano sia la Regione sia un controinteressato, che eccepivano preliminarmente profili di irricevibilità e improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in via preliminare e impregiudicata ogni valutazione di merito, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione sulla controversia, in quanto la procedura, sebbene finalizzata alla formazione di un elenco di meri idonei, è connotata dall’esercizio di poteri amministrativi di valutazione, dall’attribuzione di punteggi e dalla comparazione tra candidati.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha reputato il ricorso di dubbia ricevibilità e procedibilità, rilevando come i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi fossero noti sin dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e come fossero rimasti incontestati i decreti di nomina dei responsabili d’ambito, medio tempore adottati. Tali profili hanno inciso negativamente sulla valutazione del fumus boni iuris.
Sotto il profilo del periculum, il Tribunale ha escluso che il danno prospettato dal ricorrente configurasse un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la misura cautelare. La natura discrezionale delle valutazioni operate dall’Amministrazione ha ulteriormente corroborato il giudizio di infondatezza dell’istanza. In esito a tali considerazioni, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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