Il criterio del cumulo nel d.m. 52/2015 richiede il superamento della soglia complessiva (TAR Veneto n. 1647 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impianti fotovoltaici, il criterio del cumulo di cui al paragrafo 4.1 delle Linee guida allegate al d.m. n. 52/2015 opera solo se sussistono congiuntamente tre condizioni: appartenenza dei progetti alla medesima categoria progettuale, collocazione nel medesimo ambito territoriale rilevante e superamento della soglia dimensionale complessiva di cui all’Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006. Il superamento della soglia aggregata è condizione, non conseguenza, dell’applicazione del criterio: solo al ricorrere di tale presupposto scatta la riduzione del 50% della soglia. La carenza del programma di compensazioni territoriali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. m), n. 2, d.lgs. n. 190/2024, costituisce carenza documentale integrabile in corso di procedimento tramite soccorso istruttorio e non può fondare, di per sé, il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Un privato presentava al Comune istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza dichiarata inferiore a 1 MW. Attivata la conferenza di servizi, l’amministrazione comunicava i motivi ostativi, ritenendo necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA in ragione del cumulo con altri impianti ubicati nel raggio di un chilometro, evidenziando criticità sul profilo sismico, sulla determinazione della potenza reale, ritenuta superiore a 1 MW, e sulla mancanza del programma di compensazioni territoriali.
A seguito delle osservazioni del privato, accolte solo quanto al profilo sismico, il Comune confermava l’esito negativo. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo violazione del contraddittorio procedimentale, erronea applicazione del criterio del cumulo e travisamento nel calcolo della potenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio procedimentale. L’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone una preventiva ed analitica esplicitazione di tutte le possibili ragioni ostative già nella fase istruttoria: la valutazione complessiva del progetto si forma progressivamente e la norma ammette che il provvedimento finale contenga motivi ostativi ulteriori rispetto al preavviso di rigetto.
Fondato, invece, il motivo sul cumulo. Il paragrafo 4.1 delle Linee guida al d.m. n. 52/2015 subordina il criterio a tre condizioni, tra cui il superamento della soglia dimensionale complessiva di 12 MW, solo al ricorrere della quale scatta la riduzione del 50%. Nel caso concreto, la somma delle potenze dei tre impianti considerati non superava tale soglia; l’interpretazione del Comune, che faceva discendere il dimezzamento dalla sola “rilevanza” del cumulo, è stata disattesa, poiché il superamento della soglia è presupposto, non effetto, dell’applicazione del criterio.
Quanto alla potenza dell’impianto, la doglianza è stata accolta limitatamente al profilo procedurale. Anche a voler accedere alla ricostruzione dell’amministrazione, che indicava una potenza di 1.144 kW, l’asserita assenza del programma di compensazioni territoriali costituisce una carenza documentale integrabile in corso di procedimento, non un elemento la cui mancanza giustifichi il rigetto dell’istanza, non essendo prevista alcuna esclusione del soccorso istruttorio.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere conformandosi ai principi affermati.
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Nota della Redazione
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