Abuso di posizione dominante e chiusura istruttoria AGCM: il riesame del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14473 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone la chiusura dell’istruttoria per il venir meno dei motivi di intervento ai sensi dell’art. 3 l. n. 287/1990 e dell’art. 102 Tfue è un provvedimento negativo, che non accerta l’insussistenza dell’illecito ma si limita a rilevare l’inidoneità degli elementi raccolti a giustificare un intervento repressivo. Tale natura determina una declinazione specifica dello scrutinio del giudice amministrativo, che, pur nel quadro della full jurisdiction, non può autonomamente accertare l’esistenza dell’illecito, ma deve limitarsi a verificare la legittimità del provvedimento sotto i profili della logicità, coerenza e proporzionalità rispetto ai fatti allegati. Nel caso di carenza strutturale di impianti di smaltimento in una regione, il principio di prossimità non osta al conferimento dei rifiuti in impianti extra-regionali, con la conseguenza che il mercato rilevante deve essere definito su base sovraregionale, escludendo la sussistenza di una posizione dominante in capo al gestore dell’unica discarica regionale.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore del trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani residui, impugnava il provvedimento con cui l’AGCM aveva chiuso l’istruttoria A549, deliberando il venir meno dei motivi di intervento nei confronti della società controinteressata, gestrice dell’unica discarica autorizzata nella regione Lazio. La ricorrente lamentava tre condotte abusive: la pretesa di applicare un prezzo di mercato anziché la tariffa regionale, il rifiuto di rilasciare l’omologa per l’accertamento della conformità dei rifiuti e l’assegnazione di una volumetria di smaltimento contingentata, pari a 50.000 tonnellate. Secondo la prospettazione della ricorrente, il mercato rilevante avrebbe dovuto essere definito in corrispondenza dell’ambito territoriale ottimale, e non su base sovraregionale come ritenuto dall’Autorità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di non integrità del contraddittorio, osservando come la società già intervenuta nel procedimento istruttorio non fosse parte necessaria del giudizio: la mera partecipazione all’istruttoria non radica una posizione di indispensabilità nel rapporto giuridico processuale, essendo l’unico soggetto imprescindibile, oltre all’amministrazione, l’impresa investigata.
Nel merito, il TAR ha confermato la correttezza dell’individuazione del mercato rilevante effettuata dall’AGCM. Richiamando la comunicazione della Commissione europea 97/C 372/03, il giudice ha osservato che il mercato del prodotto è rappresentato dal servizio di ricezione degli scarti del trattamento meccanico biologico, mentre il mercato geografico si estende a tutti gli impianti presso i quali sia possibile conferire i rifiuti, economicamente e giuridicamente. La carenza strutturale di impianti nella regione Lazio, non imputabile alla controinteressata ma a scelte amministrative, impone alle aziende di rivolgersi anche a discariche ubicate nelle regioni limitrofe, come peraltro avveniva nel caso di specie con conferimenti in Toscana.
La Corte ha poi chiarito il senso della qualifica di impianto di conferimento “minimo”: tale classificazione ha rilevanza unicamente all’interno dell’Ato, sicché la possibilità di soccorso infraregionale nei confronti di un altro ambito presuppone la sussistenza di una volumetria sufficiente a soddisfare le esigenze dell’ambito di appartenenza. Imporre all’impianto di un determinato Ato l’obbligo di ricevere i rifiuti degli altri ambiti pregiudicherebbe la possibilità di smaltire i propri scarti, violando il principio di autosufficienza.
Quanto alle singole condotte, il tentativo di applicare il prezzo di mercato, abbandonato dopo soli tre giorni, è stato ricondotto nell’ambito delle ordinarie trattative tra imprese, tanto più che la successiva formulazione contrattuale ha escluso espressamente l’applicazione del prezzo di mercato. Il rifiuto dell’omologa piena è stato giudicato non illogico, attesa l’oggettiva incertezza sui risultati tecnici dei rifiuti conferiti, mentre l’assegnazione della volumetria di 50.000 tonnellate è stata ritenuta proporzionata, essendo sufficiente a soddisfare i flussi primari definiti a livello regionale per l’Ato di Latina.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.