Quesito logico-concorsuale: risposta errata dell’Amministrazione e stabilizzazione degli effetti cautelari (TAR Lazio n. 14465 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dei quesiti di un concorso pubblico e la valutazione delle relative risposte costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di palese irragionevolezza, illogicità o erroneità della soluzione prescelta. Le domande devono essere formulate in modo chiaro, non incompleto né ambiguo e devono contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta: non è ammesso che il candidato debba individuare quella “meno errata” o “approssimativamente più accettabile”, poiché la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto della c.d. riserva di scienza nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. Il giudice, accertata l’illegittimità della valutazione di uno o più quesiti, può stabilizzare gli effetti interinali già concessi in sede cautelare, riconoscendo definitivamente al ricorrente il punteggio aggiuntivo e la migliore posizione in graduatoria.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel ruolo del Ministero della Giustizia, Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. Superata la prova scritta, risultava vincitrice con il punteggio di 25/30, collocandosi in posizione utile ma non sufficiente per ottenere il bene della vita desiderato: la posizione n. 1936 in graduatoria.
La ricorrente contestava la valutazione di due quesiti della prova scritta (nn. 17 e 21), sostenendo che la Commissione avesse attribuito un punteggio erroneo. In esito alla fase cautelare, il Tribunale aveva già ordinato all’Amministrazione di attribuire interinalmente un punto aggiuntivo, rettificando la posizione in graduatoria. Nel giudizio di merito, la candidata chiedeva l’annullamento della valutazione e la stabilizzazione dell’ulteriore punteggio, oltre alla correzione degli errori relativi al secondo quesito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell’Amministrazione. Ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto ente con il quale i vincitori instaurano il rapporto di servizio, mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del tutto estranea all’iter concorsuale, i cui atti sono imputabili alla Commissione Ripam. Ha inoltre giudicato tempestivo il ricorso, poiché la lesione è divenuta attuale solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale emergeva l’insufficienza del punteggio per conseguire il bene anelato.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta e nella valutazione dei quiz è sindacabile solo in presenza di evidente irragionevolezza o di una risposta palesemente errata. Ha però precisato il limite invalicabile: la domanda, articolata su risposte multiple, deve essere chiara e non ambigua e deve presentare una sola risposta incontestabilmente esatta. La commissione non può formulare tranelli che costringano il candidato a scegliere la soluzione “meno errata”, in quanto deve rispettare la c.d. riserva di scienza.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Sezione ha accolto la censura relativa al quesito n. 17, richiamando quale precedente conforme la propria sentenza n. 398 del 2026. La risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è infatti erronea: essendo i beta un insieme che comprende gli alpha, e nessun delta essendo alpha, solo una parte dei beta può essere delta, mentre nulla è dato sapere sul rapporto tra gamma e delta. Corretta è invece la risposta fornita dalla ricorrente.
Il Collegio ha invece respinto la doglianza sul quesito n. 21, confermando che l’unica risposta corretta è quella ritenuta tale dall’Amministrazione, in coerenza con i propri precedenti non riformati in appello. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto e, per l’effetto, sono stati stabilizzati in via definitiva gli effetti interinali della misura cautelare, rettificando la valutazione della candidata.
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Nota della Redazione
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