Estinzione per rinuncia del ricorso avverso il giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso in polizia (TAR Lazio n. 14451 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti costituite e successivamente depositata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il provvedimento che dichiara l’estinzione ha natura meramente ricognitiva dell’effetto già prodottosi per effetto della manifestazione di volontà abdicativa della parte ricorrente. La definizione del giudizio in rito preclude ogni esame nel merito delle censure proposte avverso l’atto impugnato. La compensazione delle spese di lite costituisce la statuizione conseguente alla definizione del processo in assenza di una soccombenza sostanziale, in coerenza con la richiesta formulata dalla parte rinunciante.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno l’aveva dichiarata non idonea sotto il profilo psichico nell’ambito del concorso pubblico per l’assunzione di 1.000 vice ispettori di Polizia di Stato, indetto con decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 marzo 2022. Nel giudizio si era costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
Nelle more della definizione del processo, la ricorrente ha depositato in data 30 maggio 2026 un atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all’Amministrazione, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della volontà abdicativa manifestata dalla parte ricorrente, verificando la ritualità della rinuncia sia sotto il profilo della forma, sia sotto quello della notificazione alle controparti costituite e del successivo deposito.
L’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. prevede che il giudice dichiari l’estinzione del processo quando la rinuncia sia stata accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla decisione. Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente non ha manifestato alcun interesse contrario alla definizione del giudizio, rendendo così operante l’effetto estintivo.
Il Tribunale ha quindi pronunciato declaratoria di estinzione del gravame, senza poter esaminare le censure di merito relative al giudizio di inidoneità psicofisica, assorbite dalla definizione in rito. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale, in conformità alla richiesta della rinunciante e in considerazione della natura della definizione del processo.
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Nota della Redazione
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