Pagamento ridotto del payback dispositivi medici e improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 14433 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; la prima si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Ne consegue che il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e non già la cessazione della materia del contendere, allorché difettino gli adempimenti comunicativi che la norma pone a carico delle Regioni per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Puglia hanno definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, nonché le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi di illegittimità costituzionale delle norme primarie che vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi. Con memoria depositata il 5 marzo 2026, la società ha documentato di aver versato alla Regione Puglia gli importi scontati del 52%, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il pagamento effettuato dalla ricorrente determina, piuttosto che la cessazione della materia del contendere, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La distinzione è stata operata richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683, secondo cui la prima ricorre quando l’attività successiva della parte pubblica è integralmente satisfattiva dell’interesse fatto valere, mentre la seconda si verifica in presenza di atti o fatti sopravvenuti che rendono inutile la decisione.
Nella fattispecie, pur avendo la ricorrente effettuato il versamento, risultavano carenti gli adempimenti comunicativi che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio. In assenza di tali adempimenti, non può configurarsi una cessazione della materia del contendere, ma soltanto un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra questione nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
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Nota della Redazione
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