Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per avvicinamento al domicilio familiare (TAR Lazio n. 14313 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata dalla parte ricorrente e debitamente notificata alle amministrazioni resistenti, integra le condizioni previste dall’art. 84 c.p.a. ed è pertanto idonea a definire il giudizio mediante declaratoria di estinzione. La perdurante sussistenza dell’interesse alla decisione nel merito costituisce presupposto implicito della prosecuzione del giudizio: il suo venir meno, rappresentato dalla rinuncia, legittima l’adozione del provvedimento conclusivo. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esame del merito della controversia, che resta assorbito. La compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., può essere disposta in presenza di giuste ed eccezionali ragioni, la cui sussistenza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina, aveva impugnato la determina con cui la Direzione per l’impiego del personale militare aveva rigettato l’istanza di avvicinamento al domicilio familiare presentata ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 per l’assistenza al figlio diversamente abile. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha depositato, in data 29 maggio 2026, un atto di rinuncia al ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse a una delibazione nel merito della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente era stato debitamente notificato alle amministrazioni resistenti, integrando così i presupposti richiesti dall’art. 84 c.p.a. per la definizione del giudizio. La norma, infatti, subordina l’efficacia della rinuncia alla sua notificazione alle controparti costituite, al fine di garantire il contraddittorio e di consentire alle altre parti di manifestare l’eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Accertata la regolarità formale dell’atto, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio, senza entrare nel merito della controversia relativa alla concessione dell’agevolazione ex legge n. 104/1992. La rinuncia, infatti, determina l’estinzione del processo quale effetto della manifestazione di volontà della parte di non proseguire nell’azione, con conseguente assorbimento di ogni questione di merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra le parti, riconoscendo la sussistenza di giuste ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, ha indotto il Collegio a non porre alcun onere economico a carico del ricorrente, pur in presenza di un esito processuale a lui sfavorevole in termini di definizione del giudizio.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, in considerazione della natura della controversia, concernente l’assistenza a un soggetto diversamente abile, e della conseguente esigenza di tutelare i diritti e la dignità degli interessati.
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Nota della Redazione
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