Inerzia su diffida e ottemperanza a sentenza: obbligo di provvedere del Comune entro novanta giorni (TAR Lazio n. 14282 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo pregiudicato da un intervento edilizio abusivo, che abbia già ottenuto pronunce favorevoli che acclarano l’abusività delle opere, è legittimato a sollecitare l’amministrazione comunale all’esercizio dei poteri repressivi e a coltivare l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’obbligo di provvedere sulla diffida è doveroso e il suo inadempimento va dichiarato. Le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive e la loro ottemperanza può essere azionata ex artt. 112 ss. c.p.a., salvo sospensione cautelare, che nella specie è stata respinta. Il deposito di note e documenti oltre i termini perentori dell’art. 73 c.p.a. è tardivo e non sanabile dal consenso delle parti, salvo l’eccezionale ipotesi di cui all’art. 54 c.p.a. Il giudice può comunque conoscere delle sentenze pubblicate sul sito istituzionale quali mere fonti di cognizione. Non costituisce causa di astensione obbligatoria l’aver deciso il giudizio di cognizione presupposto, atteso che tra esso e il giudizio di ottemperanza non vi è identità di gradi del medesimo processo. Il principio del giudice naturale precostituito per legge attiene all’ufficio giudiziario, non alla composizione del collegio.
Il Fatto
La ricorrente, terza proprietaria di un fondo vicino a quello della controinteressata, aveva ottenuto pronunce favorevoli del TAR Lazio che acclaravano l’abusività di interventi edilizi realizzati dalla vicina e l’obbligo di Roma Capitale di esercitare i poteri repressivi. Con diffida del 2 gennaio 2026, la ricorrente aveva sollecitato l’amministrazione a dare esecuzione all’ordine di demolizione e a conformarsi alle statuizioni di una sentenza. Rimasta inerte, proponeva azione avverso il silenzio e domanda di ottemperanza. La controinteressata eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e chiedeva, tra l’altro, l’ostensione del decreto di designazione del relatore e un nuovo rinvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato d’ufficio la tardività del deposito documentale dell’8 luglio 2026, in violazione dei termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a., come dimezzati ex art. 87 c.p.a. Il deposito tardivo non è sanabile dal consenso delle parti, essendo ammesso solo in via eccezionale ai sensi dell’art. 54 c.p.a., sicché la nota è stata stralciata. Tuttavia, il Collegio ha precisato di poter comunque conoscere dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, trattandosi di fonte di cognizione pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 56, comma 2, d.lgs. n. 82/2005.
È stata respinta l’istanza di astensione del relatore: l’avere giudicato il precedente grado di cognizione non integra la causa di astensione di cui all’art. 51, comma primo, n. 4), c.p.c., perché il giudizio di ottemperanza non è un diverso grado del medesimo processo. Né sussistono le “gravi ragioni di convenienza” di cui al n. 5), vigendo un principio di tassatività. Parimenti respinta la richiesta di ostensione del decreto di sostituzione del relatore, non essendo leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, che attiene all’organo e non alla composizione del collegio.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Quanto all’azione contra silentium, il Collegio ha ritenuto sussistente l’obbligo di Roma Capitale di riscontrare espressamente la diffida del 2 gennaio 2026, essendo stata acclarata la legittimazione della ricorrente, in qualità di terzo pregiudicato, a stimolare l’esercizio ufficioso dei poteri sanzionatori edilizi. L’inerzia è stata dichiarata illegittima, con ordine di provvedere in via espressa.
Quanto alla domanda di ottemperanza, il Collegio ha ricordato che le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive, salvo sospensione cautelare, e che l’istanza cautelare avverso la sentenza azionata è stata respinta dal Consiglio di Stato. Incontestato l’inadempimento di Roma Capitale, ne è derivato l’obbligo di conformarsi alle statuizioni, ivi comprese l’ingiunzione di rimozione delle superfici eccedenti il limite dell’art. 3, comma 2, L.R. n. 21/2009, la rinnovazione dell’istruttoria sulle quote altimetriche e l’accesso alla documentazione. Il termine per adempiere è stato fissato in novanta giorni, con riserva di nomina del Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.