Omessa valutazione delle osservazioni tardive ex art. 10-bis l. n. 241/1990: illegittimo il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 14172 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non ha natura perentoria, difettando un’espressa qualificazione in tal senso. L’amministrazione, pur dovendo attendere il decorso del termine, è comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente, qualora adotti il provvedimento conclusivo in un momento successivo. La violazione di tale obbligo comporta l’illegittimità del provvedimento finale, senza che possa trovare applicazione la sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, come novellato dal d.l. n. 76/2020, che ha espressamente escluso tale rimedio per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, ma il ricorrente, pur avendo trasmesso osservazioni a mezzo PEC, non vedeva considerati i propri apporti difensivi. Il Ministero dell’Interno, ritenendo che l’interessato non avesse trasmesso osservazioni utili, adottava un provvedimento di diniego basato su elementi di controindicazione di natura penale.
Il diniego veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendo, tra i motivi, il difetto di istruttoria per la mancata valutazione delle memorie difensive tempestivamente trasmesse nonostante la scadenza del termine assegnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla lesione delle garanzie partecipative, rilevando che l’Amministrazione aveva omesso di valutare le osservazioni ritualmente trasmesse dal ricorrente. Questi aveva infatti inviato la propria memoria difensiva in data 29 aprile 2024, in riscontro al preavviso di rigetto, tramite PEC e seguendo le modalità indicate. Tale invio risultava successivo alla scadenza del termine di dieci giorni, ma comunque antecedente all’adozione del provvedimento conclusivo di diniego del 18 giugno 2024.
La sentenza ha chiarito che il termine di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è perentorio, in quanto la norma non lo qualifica espressamente in tal senso, perseguendo una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva. Ne consegue che le osservazioni dell’interessato, ancorché tardive, devono essere valutate dall’Amministrazione, la quale è comunque tenuta ad attendere il decorso del termine, ma deve considerare gli apporti pervenuti prima dell’adozione dell’atto finale. Nel caso di specie, il rilevante lasso temporale tra l’invio della PEC e l’adozione del diniego rendeva ingiustificata l’omissione.
La violazione dell’art. 10-bis assume rilievo decisivo sulla legittimità del provvedimento, non potendo operare la sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il Collegio ha richiamato la novella introdotta dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, che ha espressamente escluso l’applicabilità di tale rimedio ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, rafforzando la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento.
La natura discrezionale del provvedimento di diniego della cittadinanza e l’intervenuta novella legislativa hanno condotto il Collegio ad annullare l’atto impugnato, con conseguente regressione del procedimento e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, previa nuova comunicazione dei motivi ostativi ove sussistenti. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle specificità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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