Concorso docenti: prova scritta difforme dalla lex specialis per mancata somministrazione di un quesito di informatica (TAR Lazio n. 14135 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prove dei concorsi pubblici devono essere assolutamente rispondenti alle previsioni della lex specialis, in forza dell’auto-vincolo rappresentato dal bando, che conforma la successiva attività dell’Amministrazione e costituisce il parametro su cui i candidati hanno operato la scelta di concorrere. La censura di illegittimità procedurale per la mancata somministrazione di un quesito previsto dal bando è ammissibile e fondata laddove l’aspirante fornisca la prova di resistenza, consistente nel dimostrare che il punteggio conseguito, integrato con i punti corrispondenti a un’unica ulteriore risposta esatta, gli avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza. In tal caso, l’Amministrazione è tenuta a garantire al candidato la somministrazione del quesito mancante, sì che la prova scritta, globalmente considerata, sia effettuata in pedissequa conformità alla lex specialis.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso A048 (scienze motorie e sportive), bandito con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23. In esito alla prova scritta, il ricorrente riportava un punteggio di 68/100, non sufficiente per l’ammissione alla prova orale. Questi impugnava la mancata ammissione, il punteggio assegnato e il questionario, deducendo che l’Amministrazione aveva somministrato n. 4 quesiti di informatica a fronte dei n. 5 previsti dalla lex specialis e che alcuni quesiti erano erronei o ambigui. Con successivi motivi aggiunti, venivano impugnati i decreti di approvazione e rettifica della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo, basato su un unico motivo con cui si censurava l’operato dell’Amministrazione per lo svolgimento della procedura selettiva difforme dalle previsioni della lex specialis e per le erroneità riscontrate nei quesiti. La circostanza della mancata somministrazione del quinto quesito di informatica è stata ritenuta provata anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., non essendo stata smentita dal Ministero costituito.
Il Collegio ha affermato il principio per cui la prova concorsuale deve essere rispondente alla lex specialis, che costituisce l’auto-vincolo dell’Amministrazione. Ha poi ritenuto fondata la dedotta illegittimità procedurale, valorizzando la prova di resistenza fornita dal ricorrente: costui, avendo conseguito 68/100, con una sola risposta corretta in più (pari a 2 punti) avrebbe raggiunto la sufficienza di 70/100, superando la prova scritta.
Quanto ai quesiti ritenuti erronei o ambigui, il Tribunale aveva disposto una verificazione per accertare se le risposte scelte dal ricorrente potessero considerarsi corrette. I verificatori hanno concluso che le risposte indicate dall’Amministrazione erano le uniche corrette, e il Collegio — quale peritus peritorum — ha ritenuto di condividere le risultanze, disattendendo le contestazioni del ricorrente circa le competenze e la terzietà dei verificatori, nonché le conclusioni dei consulenti di parte.
Le censure relative agli altri quesiti sono state respinte: la domanda sulla rianimazione cardiopolmonare è stata ritenuta rientrante nelle nozioni di primo soccorso; la domanda sulle linee guida OMS è stata considerata pertinente alla materia “attività motoria finalizzata alla salute e al benessere”; il quesito n. 7 è stato giudicato riconducibile alla materia “Teoria Tecnica e Didattica delle discipline sportive”.
Il TAR ha accolto anche i motivi aggiunti, in quanto censuranti l’illegittimità derivata degli atti di approvazione della graduatoria. Non essendo stata accertata l’erroneità delle risposte contestate, l’Amministrazione non è stata obbligata ad ammettere il ricorrente alla prova orale, ma a somministrargli un solo quesito nella materia informatica, così da rendere la prova scritta conforme alla lex specialis. Ove la risposta sia esatta, il candidato raggiungerà la sufficienza e sarà ammesso alla prova orale. Le spese, inclusi i compensi ai verificatori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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