Interdittiva antimafia, self-cleaning formale e giudizio prognostico (TAR Lazio n. 13992 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva è misura di prevenzione amministrativa a contenuto anticipatorio e cautelare, volta a salvaguardare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento della pubblica amministrazione. Essa non richiede la prova della responsabilità penale, né l’accertamento dell’attualità di una condotta penalmente rilevante, essendo sufficiente che il prefetto, sulla base di elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, formuli un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo la regola del “più probabile che non”. Gli elementi indiziari devono essere valutati in modo unitario e non atomistico, e la mancata prova della commissione del reato non neutralizza il quadro indiziario apprezzabile ai fini antimafia. Le misure di c.d. self-cleaning adottate nel corso del procedimento, ove meramente formali e non idonee a recidere il reale controllo sulla società, sono irrilevanti, potendo al più essere valutate dalla Prefettura per una futura riconsiderazione. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione prefettizia, dovendo verificare solo la sussistenza di un’istruttoria adeguata, di una motivazione congrua e di un percorso logico non manifestamente irragionevole.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della vigilanza privata, impugnava l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Roma, che ne aveva accertato il rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il provvedimento traeva origine dall’istanza di iscrizione nella White List e si fondava sul coinvolgimento dell’ex socio e procuratore in un procedimento penale per estorsione aggravata dal metodo mafioso, finalizzata all’acquisizione di immobili poi intestati alla società, nonché sui contatti con soggetti controindicati.
Nel corso dell’istruttoria, l’ex socio aveva donato la propria partecipazione del 60% alla moglie e ai figli, rinunciato alla procura e cessato ogni incarico nel consiglio di amministrazione, con la nomina di un presidente esterno al nucleo familiare. La Prefettura, all’esito dell’audizione e delle osservazioni difensive, riteneva dette misure di self-cleaning solo formali e confermava il giudizio di permeabilità mafiosa. La società ricorreva deducendo difetto di istruttoria, carenza di attualità del pericolo, violazione dell’autonomia tra procedimento amministrativo e penale e illogica svalutazione delle misure di dissociazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento adeguatamente istruito e motivato. Ha evidenziato che la Prefettura ha esposto puntualmente gli elementi fattuali e le ragioni per cui essi sono stati considerati indicativi del rischio di infiltrazione, avendo correttamente attivato il contraddittorio procedimentale. Le circostanze dedotte dalla ricorrente sono state esaminate ma ritenute non idonee a superare il quadro indiziario.
Quanto all’attualità del pericolo, il Collegio ha valorizzato l’autonomia valutativa della Prefettura rispetto alle determinazioni del GIP, attribuendo rilevanza alla circostanza che la società risultasse intestataria dei beni oggetto della condotta estorsiva aggravata dal metodo mafioso. Ha richiamato l’art. 84, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 159/2011, che consente di desumere i tentativi di infiltrazione anche dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Le compravendite immobiliari, oggetto dell’avviso di conclusione delle indagini, e la conferma dell’impianto accusatorio da parte del GIP sono state considerate elementi convergenti e attuali.
Sulle misure di dissociazione, il Tribunale ha ritenuto ragionevole la deduzione dell’Amministrazione secondo cui l’estromissione dell’ex socio sarebbe stata solo formale. I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferiti in forma disgiunta ai familiari e la circostanza che, nell’istanza di revoca della misura cautelare, l’indagato avesse rivendicato la propria posizione lavorativa “alla testa” dell’impresa sono stati ritenuti logicamente incompatibili con l’avvenuta cessione della partecipazione, evidenziando la persistenza del ruolo decisionale del medesimo.
Il Collegio ha quindi riepilogato il quadro normativo e giurisprudenziale, richiamando la natura anticipatoria della misura e la giurisprudenza secondo cui l’interdittiva antimafia non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di indizi dai quali non sia illogico desumere un collegamento con organizzazioni mafiose. Ha precisato che gli elementi vanno considerati in modo unitario e che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella prefettizia, potendo solo verificarne la logicità e la congruità. In definitiva, il provvedimento è stato ritenuto fondato su un’istruttoria completa e coerente, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.